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Sentenza

Sentenza n. 1906/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1076/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante assegnazione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, notificata e divenuta definitiva. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento della somma di 1.500 euro, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, conteneva una sottoscrizione autografa della parte e del difensore, ed era stata notificata in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso, ma non indicava né il TAR competente né gli estremi della sentenza ordinaria della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. La procura recava soltanto il conferimento del mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio tramite il proprio difensore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa all'incorporazione nel ricorso quando è apposta in calce o a margine dello stesso in un contesto documentale unitario; tale eccezione, tuttavia, non si estende alla procura redatta su foglio separato e poi depositata in copia informatica con un ricorso nativo digitale. In tale ipotesi la procura deve contenere autonomamente elementi sufficienti a dimostrare la volontà della parte di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'allegazione telematica della copia informatica della procura cartacea non dimostri né la conoscenza del contenuto del ricorso da parte del conferente né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. La carenza non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., essendo la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 confermativa di un indirizzo già esistente e non innovativa del quadro normativo; il ricorrente avrebbe potuto adottare l'interpretazione più prudente. Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale al potere di definire il giudizio con pronuncia di rito; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, non occorre l'avviso se il difensore non è presente alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura che abilita il difensore a sottoscrivere il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce

    La disposizione consente di considerare telematicamente congiunta la procura separata al ricorso, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga autonomamente elementi sufficienti a identificare la specifica controversia.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per evidenziare il carattere generale dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.

    Il loro combinato disposto non consente la sanatoria o rinnovazione della procura speciale mancante o generica quando tale requisito di ammissibilità non sussiste al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto senza colpa; non è applicabile quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato di cui si chiedeva l'esecuzione.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente in relazione al valore nomofilattico della pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire l'identificazione della specifica controversia, indicando o rendendo individuabili l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è sufficiente quando la procura è redatta su foglio separato.
  • La procura generica può considerarsi speciale per incorporazione soltanto quando sia apposta in calce o a margine del ricorso in un contesto documentale unitario. La mera allegazione telematica, al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea separata non supplisce all'assenza di elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata anteriormente alla notificazione o al deposito telematico dell'atto.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a., quando il requisito non sussiste al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto per una procura generica quando, anche in presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, erano disponibili parametri interpretativi e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non è presente alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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