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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35175/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 10 aprile 2026, che aveva dichiarato prescritto il reato di truffa ma confermato, riducendo la pena a un anno di reclusione ed euro 200 di multa, la condanna per ricettazione di un assegno. Il ricorso riguardava esclusivamente la ricettazione contestata nel procedimento n. 6133/2016, relativa a un assegno postdatato di euro 487,39, denunciato smarrito dal titolare del carnet e consegnato dall'imputato alla persona offesa verso la fine del 2015. Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 157 c.p. e vizio di motivazione, la difesa ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe confuso le imputazioni provenienti da due procedimenti riuniti e omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione della ricettazione, che sarebbe maturata tenendo conto del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione, ha contestato la prova della provenienza delittuosa dell'assegno e della consapevolezza dell'imputato, sostenendo che il mero possesso di un assegno smarrito non integrasse ricettazione e che l'aver fornito i propri dati al venditore fosse incompatibile con il dolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione in assenza dell'indicazione di vizi decisivi della motivazione o di specifici travisamenti delle prove; la Corte d'appello aveva motivatamente desunto la consapevolezza della provenienza illecita dal fatto che l'assegno avrebbe dovuto essere nella disponibilità esclusiva del titolare del conto o di un suo delegato. La Corte ha inoltre escluso che la successiva depenalizzazione dell'appropriazione di cose smarrite rendesse irrilevante la condotta, essendo questa anteriore alla depenalizzazione e dovendosi valutare la provenienza delittuosa al momento della ricezione o dell'intromissione. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la condanna riguardava soltanto la ricettazione del procedimento n. 6133/2016, consumata nel dicembre 2015; il termine di prescrizione, indicato al 1° dicembre 2025, era prorogato di 183 giorni per le sospensioni considerate e scadeva il 2 giugno 2026, dopo la sentenza d'appello del 10 aprile 2026. La Corte ha aggiunto che l'inammissibilità impediva di dichiarare la prescrizione in cassazione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Nel caso di specie, la Corte d'appello, valutando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione ha persuasivamente ritenuto che non poteva ritenersi che il Babila non avesse la consapevolezza della illecita provenienza dell'assegno, tenuto conto del fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere nel possesso esclusivo della persona titolare del conto o della persona da questi delegata.

    La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta, con valutazione di merito adeguatamente motivata, dalla circostanza che l'assegno fosse nella disponibilità esclusiva del titolare del conto o di un suo delegato.

  • art. 2 c.p.

    La provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano.

    La successiva abrogazione o modifica della norma che qualifica come delittuosa la provenienza del bene non incide, ai sensi dell'art. 2 c.p., sulla rilevanza della ricettazione quando la condotta tipica è stata realizzata prima di tale mutamento; la natura della provenienza va valutata al momento della ricezione o dell'intromissione.

  • art. 157 c.p.

    Ebbene, individuando il tempus commessi delicti nel dicembre 2015 la prescrizione della ricettazione risulta essere decorsa il 1° dicembre 2025 cui, tuttavia, devono essere aggiunti 183 giorni di sospensione ordinaria (64 gg. per sospensione COVID e 119 gg. per differimento dell’udienza del 07/10/2021 al 03/02/2022, disposta su richiesta della difesa), il che consente di individuare il termine finale nel 2 giugno 2026, data successiva alla pronuncia della sentenza d'appello che risulta pronunciata il 10 aprile 2026.

    Nel computo della prescrizione vanno aggiunti i periodi di sospensione del corso del termine; nella fattispecie, le sospensioni per complessivi 183 giorni spostavano la scadenza al 2 giugno 2026.

  • art. 581 c.p.p.

    Si ribadisce infatti che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

    La mancanza dei requisiti dell'impugnazione o la manifesta infondatezza dei motivi comportano l'inammissibilità, che impedisce la formazione di un valido rapporto impugnatorio e preclude la rilevazione delle cause di non punibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    Si ribadisce infatti che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare e dichiarare d'ufficio una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella causa d'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 627 c.p.

    E’ altresì escluso che si versi in un caso di irrilevanza penale della condotta contestata tenuto conto che la stessa risale ad un periodo “precedente” all'intervento di depenalizzazione effettuato dal d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 e che, in relazione a tale periodo, la Corte di Cassazione ha stabilito, con giurisprudenza che si condivide, che la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen.

    La depenalizzazione dell'appropriazione di cose smarrite non esclude la ricettazione di una condotta anteriore alla depenalizzazione: la natura delittuosa della provenienza va apprezzata al momento della condotta di ricezione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rivalutare la capacità dimostrativa delle prove o degli indizi: il ricorso deve indicare specifici vizi logici della motivazione o individuare e allegare gli elementi che si assumono travisati, non limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La consapevolezza della provenienza illecita di un assegno può essere desunta dalle circostanze concrete della sua disponibilità, tra cui il fatto che esso avrebbe dovuto trovarsi esclusivamente presso il titolare del conto o un suo delegato, purché la conclusione sia sorretta da una motivazione coerente.
  • La successiva depenalizzazione del fatto presupposto non esclude la ricettazione di una condotta di ricezione o intermediazione realizzata quando la provenienza dell'oggetto era qualificata come delittuosa; tale qualificazione va valutata con riferimento al momento della condotta tipica.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche per manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la formazione di un valido rapporto d'impugnazione e preclude la dichiarazione in quella sede delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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