Sentenza n. 2197/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 170 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva imposto al Ministero l'erogazione della Carta docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica, non indicava né gli estremi della sentenza da eseguire né la parte resistente, limitandosi a un generico riferimento a un giudizio davanti al TAR Lombardia. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. È stata inoltre esclusa la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o attraverso l'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a. La procura speciale deve consentire di individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità adita e gli altri elementi essenziali della controversia. La mera allegazione telematica, al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea separata non trasforma automaticamente la procura in una procura apposta in calce al ricorso e non supplisce alla genericità del suo contenuto, soprattutto quando non siano garantite né la consapevolezza del mandante circa l'atto cui si riferisce né l'anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine non è stata quindi ritenuta applicabile. Il vizio non è sanabile mediante il combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., trattandosi di questione sulla quale esistevano già parametri interpretativi e non essendo la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 innovativa del quadro normativo. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessaria l'adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente era assente alla camera di consiglio e aveva rinunciato implicitamente alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto per l'assenza del difensore del ricorrente alla camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo in materia di procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è stato ritenuto applicabile per sanare la carenza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è stata riconosciuta perché esistevano orientamenti interpretativi già utilizzabili e la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica sulla procura separata depositata telematicamente attiene alla modalità di collegamento e alla certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati a fondamento dell'esigenza di difesa tecnica nel processo amministrativo e della necessità di un diligente assolvimento degli adempimenti relativi alla procura.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario di cui era stata chiesta l'esecuzione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, comprese, in termini riconoscibili, l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità adita; una procura meramente generica è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura redatta su supporto analogico separato e allegata telematicamente, in copia informatica, a un ricorso nativo digitale non è automaticamente equiparabile a una procura apposta in calce al ricorso ai fini dell'assorbimento del requisito di specialità: il suo contenuto deve comunque identificare la controversia e deve risultare garantita la volontà del mandante di conferire i poteri difensivi per quello specifico giudizio.
- La carenza originaria della procura speciale, richiesta quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o integrazione successiva ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile in materia di procura alle liti è ammesso soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano già orientamenti interpretativi idonei a orientare una condotta processuale prudente.
- Quando la questione rilevata d'ufficio viene posta in discussione in udienza o camera di consiglio e il difensore della parte non è presente, l'assenza può integrare rinuncia implicita alla possibilità di contraddire, senza necessità di un successivo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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