Ordinanza n. 2685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 8244/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici. L’appellante ha prospettato ulteriori questioni di costituzionalità, ha invocato la normativa dell’Unione europea ritenuta applicabile e ha formulato censure anche in materia di giurisdizione sugli atti regionali. Il testo non specifica analiticamente tutti i motivi dedotti né il contenuto puntuale delle ulteriori questioni costituzionali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In questa fase ha rilevato che la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024, la quale ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità sono state rinviate alla fase di merito, non ravvisandosi un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare; è stata inoltre rilevata la già calendarizzata udienza di merito del 29 ottobre 2026. A un sommario esame, il Collegio ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui la normativa UE invocata dall’appellante non appare pertinente. Anche le ulteriori censure, compresa quella relativa alla giurisdizione sugli atti regionali, sono state rinviate all’approfondimento di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità seguite in primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 140 Cost.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ritenendo conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e interessi finanziari pubblici.
Massime di principio
- In sede cautelare non può essere disapplicata una disciplina legislativa quando non sia ravvisabile un periculum in mora di particolare intensità, soprattutto se le questioni di costituzionalità possono essere esaminate nella successiva fase di merito.
- La legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici deve essere valutata alla luce del bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica; tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024.
- Nella fase cautelare il giudice può limitarsi a una valutazione sommaria della pertinenza della normativa dell’Unione europea invocata, rinviando al giudizio di merito l’approfondimento delle relative censure quando essa non appaia prima facie applicabile alla fattispecie.
- Le questioni relative alla giurisdizione sugli atti regionali possono essere rinviate alla fase di merito quando, nell’esame cautelare, non emergano elementi sufficienti per una definizione immediata e non sussista un periculum idoneo a giustificare una misura provvisoria.
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