Ordinanza n. 2717/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, RICORSO GIURISDIZIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29 E 41, COMMA 1, D. LGS. 104/2010 e CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55. C.P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora: non risultava dedotto né era altrimenti rilevabile un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'applicazione della misura disciplinare del rimprovero. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce nel merito l'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Atto impugnato: misura disciplinare del rimprovero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, una misura disciplinare di rimprovero adottata dall'amministrazione militare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita a riferire che non è stato dedotto, né è altrimenti rilevabile, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'applicazione della sanzione.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Richiamato quale base dell'azione di annullamento proposta contro il provvedimento amministrativo.
art. 41, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; l'istanza è stata respinta per mancata allegazione o rilevabilità di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la deduzione e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'efficacia del provvedimento impugnato; in mancanza, l'istanza cautelare deve essere respinta.
- La sanzione disciplinare del rimprovero non giustifica automaticamente la sospensione cautelare: il ricorrente deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio grave e irreparabile prodotto dalla sua esecuzione.
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