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Ordinanza

Ordinanza n. 2717/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, RICORSO GIURISDIZIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29 E 41, COMMA 1, D. LGS. 104/2010 e CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55. C.P.A.

Giustizia amministrativa202604343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora: non risultava dedotto né era altrimenti rilevabile un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'applicazione della misura disciplinare del rimprovero. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce nel merito l'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: misura disciplinare del rimprovero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, una misura disciplinare di rimprovero adottata dall'amministrazione militare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita a riferire che non è stato dedotto, né è altrimenti rilevabile, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'applicazione della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato quale base dell'azione di annullamento proposta contro il provvedimento amministrativo.

  • art. 41, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla proposizione del ricorso giurisdizionale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; l'istanza è stata respinta per mancata allegazione o rilevabilità di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare richiede la deduzione e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'efficacia del provvedimento impugnato; in mancanza, l'istanza cautelare deve essere respinta.
  • La sanzione disciplinare del rimprovero non giustifica automaticamente la sospensione cautelare: il ricorrente deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio grave e irreparabile prodotto dalla sua esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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