Sentenza n. 13190/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’Accertamento del diritto dei ricorrenti in qualità di eredi legittimi del Sig. -OMISSIS- – previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente – ad ottenere il risarcimento e la liquidazione “iure hereditatis” degli importi a lui e a loro dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, fino all'exitus, con quantificazione come da CTP ovvero nella misura che sarà accertata dall'Ecc.mo TAR, sempre con criterio di equità, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e qui azionati, ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa, più volte reiterata, e rimasta sempre inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta attiva e omissiva dell'amministrazione, nonché silenzio sulle richieste risarcitorie, in relazione alla mancata protezione dall'esposizione ad amianto e al decesso per mesotelioma pleurico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, quali eredi legittimi dell'ex dipendente civile della Marina Militare, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e la condanna al risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal dante causa fino al decesso, nonché dei danni da ritardo e da silenzio-inadempimento sulle richieste risarcitorie amministrative. La patologia, consistente in metastasi disseminata da mesotelioma pleurico sinistro, era stata riconosciuta dalla CMO come dipendente da causa di servizio nel 1981; con successivo decreto ministeriale era stato riconosciuto agli eredi l'equo indennizzo nella misura massima. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di decadenza e ha assegnato alle parti un termine per memorie. I ricorrenti hanno sostenuto che la conoscibilità qualificata del nesso tra amianto e mesotelioma sarebbe divenuta possibile soltanto in epoca successiva, in particolare con la l. 257/1992, e comunque dopo il 30 giugno 1998; hanno inoltre dedotto che i provvedimenti di riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo non individuavano specificamente l'amianto quale agente eziologico e non implicavano il riconoscimento della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione. In memoria hanno prospettato anche la rimessione della controversia al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo applicabile l'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, relativo alle controversie concernenti periodi del rapporto di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998. La disposizione attribuisce tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se proposte entro il 15 settembre 2000. Il termine è stato qualificato come termine di decadenza sostanziale, non processuale, la cui inosservanza comporta l'estinzione delle pretese relative al periodo anteriore. Poiché l'azione è stata proposta nel 2023, ogni pretesa risarcitoria riferita al rapporto di lavoro cessato anteriormente al 30 giugno 1998 è ormai decaduta. Il Collegio ha ritenuto inconferenti le deduzioni sulla prescrizione, poiché il meccanismo applicabile è quello della decadenza e non risultava decisiva un'eccezione di prescrizione. Ha inoltre osservato che il nesso tra servizio e patologia era già noto agli eredi nel 1981 e che, comunque, la stessa prospettazione dei ricorrenti collocava la conoscenza pubblica della correlazione amianto-mesotelioma nel 1992, quindi prima della scadenza del termine decadenziale. La questione del giudice ordinario è stata superata dalla rilevata inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido verso il Ministero e paritariamente nei rapporti interni, al pagamento di euro 3.305,00 per spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001
Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000
Il termine del 15 settembre 2000 è un termine di decadenza sostanziale, non processuale; le controversie relative a periodi anteriori al 30 giugno 1998 proposte successivamente non sono più giurisdizionabili davanti al giudice amministrativo e le relative pretese si estinguono.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
art. 45, comma 17, d.lgs. 80/1998
È indicato come disposizione originaria dalla quale è stato trasposto il regime temporale oggi previsto dall'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la pubblicazione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari e l'oscuramento delle generalità nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- L'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 configura il termine del 15 settembre 2000 come termine di decadenza sostanziale: le controversie concernenti periodi del rapporto di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998 dovevano essere proposte entro tale data, altrimenti le relative pretese si estinguono.
- Il regime di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 opera mediante decadenza e non mediante prescrizione; pertanto, le questioni relative al dies a quo e alla maturazione della prescrizione non incidono sulla tardiva proposizione della controversia.
- Ai fini del rispetto del termine decadenziale, la conoscenza del nesso causale tra attività di servizio e patologia, già risultante da un riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è idonea a evidenziare la possibilità di esercitare una pretesa risarcitoria; la successiva mancata specificazione dell'agente eziologico non impedisce, di per sé, l'applicazione della decadenza.
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