Ordinanza n. 714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso di primo grado, disponendo la regressione della procedura concorsuale alla nomina di una nuova commissione di selezione
Esito
Favorevole al resistente (candidata a concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Università ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso relativo a una procedura concorsuale e ne aveva disposto la regressione alla fase della nomina di una nuova commissione, con salvezza degli atti precedenti della procedura e, in particolare, della delibera del Consiglio di Dipartimento indicata nella sentenza. Nell’ambito dell’appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo dà inoltre atto della costituzione di un controinteressato in primo grado, che ha proposto appello incidentale autonomo e formulato una propria istanza cautelare. Le parti hanno rinunciato ai termini a difesa previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a. in relazione all’istanza cautelare dell’appello incidentale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le istanze cautelari proposte dalle parti appellanti, ritenendo insussistenti i relativi presupposti. In sede di delibazione cautelare, ha giudicato corretta la soluzione stabilita dal TAR, consistente nell’avvio della nuova procedura concorsuale mediante la nomina di una nuova commissione, con conservazione degli atti precedenti nei limiti indicati dalla sentenza, inclusa la delibera del Consiglio di Dipartimento. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che l’esecuzione della sentenza non avrebbe pregiudicato la continuità didattica, che poteva essere garantita dai docenti in servizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Richiamato in relazione ai termini a difesa per l’istanza cautelare; le parti hanno dichiarato di rinunciarvi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando la soluzione disposta dal giudice, consistente nella rinnovazione della procedura concorsuale mediante sostituzione della commissione e conservazione degli atti non viziati, appaia corretta alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare.
- L’esecuzione della sentenza che impone la rinnovazione di una procedura concorsuale non determina, di per sé, un periculum in mora qualora la continuità dell’attività didattica possa essere assicurata mediante i docenti già in servizio.
- La rinuncia delle parti ai termini a difesa previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a. consente la trattazione immediata dell’istanza cautelare nell’ambito dell’appello incidentale, quando tale rinuncia sia stata dichiarata in udienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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