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Sentenza

Sentenza n. 2393/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 23715/2024.

Giustizia amministrativa202501723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di revoca delle agevolazioni pubbliche e richiesta di restituzione dell’intero importo, adottato a seguito di informativa antimafia interdittiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto nel 2014 un’agevolazione complessiva di euro 2.245.672,50 per la realizzazione di un impianto a biomassa, composta da un contributo di euro 449.134,50 e da una quota di euro 1.796.538,00 soggetta a rimborso in rate semestrali. Dopo l’integrale erogazione delle somme e la realizzazione dell’impianto, nel 2017 la Prefettura aveva adottato un’informativa antimafia interdittiva e il Ministero aveva revocato l’agevolazione, chiedendo la restituzione dell’intero importo. In primo grado la società aveva dedotto, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, la violazione dei principi di ragionevolezza, certezza dei rapporti giuridici e legittimo affidamento, nonché l’illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. Aveva inoltre censurato, in via derivata, la legittimità dell’informativa antimafia per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’art. 92, comma 3, subordinasse le agevolazioni alla condizione risolutiva dell’interdittiva senza prevedere un termine finale e che le censure relative all’informativa fossero precluse dal precedente giudicato derivante dal rigetto dell’impugnazione autonomamente proposta contro l’interdittiva. In appello la società ha contestato la sentenza sostenendo che il decorso del tempo, l’avvenuta realizzazione dell’impianto e l’integrale erogazione dell’agevolazione avrebbero consolidato il rapporto, impedendo una revoca tardiva; ha inoltre dedotto che il mancato rispetto dei termini prefettizi avrebbe dovuto escludere l’efficacia risolutiva dell’interdittiva e ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 3.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che l’erogazione dell’agevolazione in assenza dell’informativa antimafia è consentita soltanto sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. La disposizione non stabilisce un termine finale oltre il quale l’interdittiva sopravvenuta non possa produrre effetti e non subordina la revoca ad ulteriori valutazioni discrezionali. I termini di “revoca” e “recesso” utilizzati dalla norma descrivono, secondo la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria, l’accertamento successivo dell’incapacità giuridica speciale del soggetto a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione. Non è stato riconosciuto un legittimo affidamento, poiché la società conosceva sin dall’origine il carattere provvisorio dell’agevolazione e la sua sottoposizione alla condizione risolutiva; opera quindi il principio di autoresponsabilità. Inoltre, il rapporto non era integralmente esaurito, poiché la quota soggetta a rimborso non era stata ancora interamente restituita. Il lungo tempo trascorso, l’integrale realizzazione dell’impianto e l’avvenuta erogazione delle somme non costituiscono limiti di ordine pubblico economico all’efficacia dell’interdittiva, non previsti dalla legge e tali da introdurre conseguenze incerte e casistiche. Il ritardo della Prefettura nell’adozione dell’informativa non rende illegittima la revoca, poiché proprio tale eventualità è contemplata dalla disciplina che consente l’erogazione provvisoria sotto condizione risolutiva. Anche la mancata sospensione delle erogazioni ai sensi dell’art. 92, comma 5, non esclude l’effetto risolutivo generale previsto dal comma 3. È stata respinta anche la tesi secondo cui l’informativa sarebbe stata liberatoria se adottata tempestivamente: il termine per l’adozione dell’informativa ha carattere ordinatorio e gli elementi istruttori possono essere acquisiti anche successivamente alla sua scadenza; in ogni caso, una parte significativa degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva era anteriore o coeva alla concessione dell’agevolazione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la disciplina realizza un ragionevole bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e l’interesse privato a non subire pregiudizi dal ritardo amministrativo, senza comprimere illegittimamente la libertà di iniziativa economica. La successiva ammissione della società al controllo giudiziario è stata ritenuta irrilevante, non essendo stata ritualmente dedotta con uno specifico motivo di appello. Le spese sono state poste a carico dell’appellante per euro 5.000,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni in solido.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

    Le agevolazioni possono essere erogate in assenza dell’informativa antimafia, ma restano sottoposte alla condizione risolutiva dell’adozione di un’interdittiva sopravvenuta. La norma non prevede un termine finale per l’efficacia risolutiva, né richiede ulteriori presupposti oltre alla sopravvenienza dell’interdittiva.

  • art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Il termine per la comunicazione dell’informazione antimafia è considerato ordinatorio; la sua inosservanza non impedisce che una successiva interdittiva produca l’effetto risolutivo previsto dal comma 3.

  • art. 92, comma 5, d.lgs. n. 159/2011

    Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.

    La sospensione delle erogazioni è una facoltà dell’amministrazione e la mancata sospensione non esclude l’efficacia risolutiva dell’interdittiva sopravvenuta prevista dal comma 3.

  • art. 91 d.lgs. n. 159/2011

    Il rilascio di autorizzazioni e concessioni e la stipula di contratti o subcontratti da parte dei soggetti pubblici devono essere preceduti dall’acquisizione dell’informazione antimafia, salvo il meccanismo provvisorio disciplinato dall’art. 92, comma 3.

  • artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011

    Costituiscono il quadro normativo di riferimento per l’adozione dell’informativa antimafia e per la valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa; le relative censure non sono state esaminate nel merito in appello, essendo già stata autonomamente impugnata e respinta l’interdittiva.

  • art. 67 d.lgs. n. 159/2011

    Individua le erogazioni e i rapporti pubblici soggetti agli effetti della documentazione antimafia, tra cui le agevolazioni oggetto della controversia.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Il richiamo ai limiti dell’annullamento d’ufficio non incide sul meccanismo legale di efficacia risolutiva dell’interdittiva antimafia, che non costituisce esercizio ordinario dell’autotutela decisoria.

  • artt. 3 e 41 Cost.

    La disciplina dell’art. 92, comma 3, non viola i principi di uguaglianza e libertà di iniziativa economica, poiché persegue la tutela dell’ordine pubblico e opera nei confronti di soggetti sottoposti a una speciale incapacità prevista dalla legge, con adeguato bilanciamento degli interessi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Fondamento del disposto di oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della società e delle persone fisiche.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L’erogazione di contributi, finanziamenti e agevolazioni pubbliche in assenza dell’informazione antimafia è consentita soltanto sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011; l’adozione successiva di un’informativa antimafia interdittiva impone all’amministrazione di eliminare il beneficio secondo il meccanismo legale previsto dalla disposizione.
  • L’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non prevede un termine finale oltre il quale l’informativa antimafia interdittiva sopravvenuta non possa incidere sull’agevolazione, né subordina l’effetto risolutivo a ulteriori valutazioni sull’ampiezza del tempo trascorso, sulla completa realizzazione del programma finanziato o sull’integrale erogazione delle somme.
  • Il beneficiario che conosce, sin dal provvedimento di concessione, la sottoposizione dell’agevolazione alla condizione risolutiva dell’interdittiva antimafia non può invocare un legittimo affidamento contrario all’applicazione della disciplina antimafia; opera nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità.
  • Il mancato rispetto del termine previsto per l’adozione dell’informativa antimafia non impedisce l’efficacia risolutiva dell’interdittiva successivamente adottata, poiché il ritardo è proprio l’ipotesi considerata dalla disciplina che consente l’erogazione provvisoria sotto condizione risolutiva; il termine ha carattere ordinatorio.
  • La facoltà dell’amministrazione di sospendere le erogazioni in attesa dell’informazione antimafia liberatoria non esclude, in mancanza di una diversa previsione normativa, l’effetto risolutivo dell’interdittiva sopravvenuta previsto dall’art. 92, comma 3.
  • La disciplina dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 supera il vaglio di ragionevolezza e non contrasta con gli artt. 3 e 41 Cost., poiché bilancia la tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione della criminalità organizzata con l’interesse del privato a non subire pregiudizi dal ritardo amministrativo, senza attribuire rilievo decisivo alla successiva realizzazione dell’investimento.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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