Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7204/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di irricevibilità o inammissibilità dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile la sua istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. L’amministrazione ha rilevato che, dopo l’ingresso in Italia, avvenuto il 14 ottobre 2023, il lavoratore non si era recato entro gli otto giorni successivi presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il ricorrente ha sostenuto di essersi tempestivamente attivato per ottenere l’appuntamento necessario alla sottoscrizione, ma di non averlo potuto effettuare a causa di disfunzioni organizzative della Prefettura di Roma. Ha quindi contestato la legittimità del diniego, assumendo che l’omissione non fosse a lui imputabile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Il primo rilascio del permesso di soggiorno presuppone il rispetto dell’iter previsto dalla normativa, inclusa la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura competente. Poiché tale adempimento non era stato effettuato, mancava un requisito necessario e la Questura non avrebbe potuto concludere diversamente il procedimento. Il giudice ha inoltre precisato che, qualora l’impossibilità di sottoscrivere il contratto fosse dipesa dall’inerzia o da disfunzioni della Prefettura, il rimedio esperibile sarebbe stato il rito avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a., non la diretta presentazione alla Questura dell’istanza di rilascio del permesso in assenza del previo adempimento. Sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un adempimento necessario nell’iter relativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata dal giudice insieme al comma 5-ter per disciplinare l’adempimento e le conseguenze della sua mancata osservanza.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Attribuisce rilievo alla competenza dello Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura per gli adempimenti e i controlli preliminari connessi al contratto di soggiorno.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    È richiamato quale norma che disciplina l’iter e le conseguenze della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    Il rito avverso il silenzio costituisce lo strumento processuale per reagire all’inerzia della Prefettura nella gestione dell’appuntamento o dell’adempimento necessario.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione entro il termine previsto costituisce un adempimento necessario e preliminare rispetto alla presentazione e all’esame dell’istanza da parte della Questura.
  • La Questura può dichiarare irricevibile o inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno quando manchi la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno richiesta dalla normativa, non potendo sostituire o superare tale adempimento nell’ambito del procedimento di propria competenza.
  • L’eventuale inerzia o disfunzione organizzativa della Prefettura che impedisca la sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere fatta valere mediante l’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e non mediante la diretta presentazione alla Questura di una domanda di permesso priva del requisito preliminare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.