Sentenza n. 113/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2340/2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del nulla osta fiscale necessario al trasferimento della titolarità del deposito commerciale di prodotti energetici, nonché gli atti endoprocedimentali e la riqualificazione dell’istanza di licenza fiscale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante contestava la sentenza del TAR Sicilia n. 2340/2024, che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso contro gli atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In primo luogo sosteneva che, quale subentrante in un deposito già autorizzato, non fosse necessario un nuovo nulla osta, dovendosi ritenere sufficiente la precedente nota del 21 aprile 2016 con cui l’Agenzia aveva comunicato l’assenza di motivi ostativi alla voltura della concessione. Deduceva inoltre che l’art. 1, comma 1077, l. 178/2020 non fosse applicabile perché l’istanza del 2023 avrebbe costituito la riattivazione del procedimento originario e perché il deposito non era di nuova installazione. Contestava anche l’inammissibilità delle ulteriori argomentazioni svolte nelle memorie di primo grado, relative alle dimensioni del deposito e alla distinzione tra volturazione e installazione di un nuovo stabilimento. In secondo luogo lamentava l’omessa considerazione del ritardo procedimentale e della condotta asseritamente contraddittoria dell’Agenzia, deduzioni formulate per la prima volta in appello. In terzo luogo contestava il diniego del nulla osta sotto il profilo dell’affidabilità fiscale: da un lato, quella della società fornitrice, gravata da pretese tributarie ancora sub iudice; dall’altro, quella del socio della società appellante, in relazione a pregresse violazioni fiscali riferibili a un’impresa individuale presso la quale egli aveva ricoperto il ruolo di procuratore generale. L’Agenzia proponeva appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva ritenuto non ostative le violazioni riferite all’impresa individuale. In appello la società produceva inoltre una perizia di parte e una visura camerale non depositate in primo grado.
La decisione
Il CGARS ha respinto il primo motivo dell’appello principale. La precedente istanza di licenza fiscale del 2017 era stata archiviata con provvedimento divenuto definitivo, non essendo stato impugnato il relativo capo della precedente sentenza; l’istanza presentata nel 2023 aveva quindi avviato un nuovo procedimento. A tale procedimento si applicava, secondo il principio tempus regit actum, la disciplina sopravvenuta dell’art. 1, comma 1077, l. 178/2020, che subordina la variazione della titolarità o il trasferimento della gestione al preventivo nulla osta dell’Agenzia. La nota del 2016 non equivaleva al nuovo nulla osta, essendo stata adottata prima della disciplina sopravvenuta e senza l’istruttoria completa richiesta dalla legge. Sono state inoltre ritenute inammissibili le argomentazioni introdotte per la prima volta nelle memorie, perché costituivano argomentazioni per aggiunta idonee ad ampliare il thema decidendum e avrebbero dovuto essere proposte mediante motivi aggiunti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto introduceva in appello nuovi motivi di ricorso, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.; il principio iura novit curia non consente al giudice di rilevare d’ufficio nuovi vizi di annullamento estranei alla domanda. È stata inoltre dichiarata inammissibile la perizia di parte e la visura camerale prodotte per la prima volta in appello, non essendo stata dimostrata l’impossibilità incolpevole di produrle in primo grado. Il terzo motivo è stato accolto quanto alla motivazione relativa all’affidabilità fiscale della società fornitrice. Il diniego era generico e contraddittorio: non spiegava perché l’esposizione debitoria ancora sub iudice della fornitrice ne impedisse la fornitura alla società appellante, mentre la stessa impresa avrebbe potuto continuare a operare nei confronti di altri clienti senza revoca della licenza o delle autorizzazioni. L’inaffidabilità fiscale deve essere adeguatamente motivata come giudizio riferito all’operatore economico, non selettivamente al rapporto con uno specifico cliente. L’appello incidentale dell’Agenzia è stato respinto. Le cause ostative al rilascio della licenza, in quanto limitative della libertà d’impresa, sono tassative e non possono essere applicate analogicamente. Le violazioni fiscali riferite a un’impresa individuale presso la quale il socio della società appellante era stato procuratore generale non potevano essere imputate direttamente al socio o alla società richiedente, in assenza di una previsione normativa che consentisse tale estensione. Il diniego del nulla osta è stato pertanto annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative e obbligo dell’Agenzia di riesaminare l’istanza motivando adeguatamente sull’affidabilità dell’impresa fornitrice. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1077, l. 178/2020
la validità e l’efficacia della variazione di titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività e al successivo nulla osta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
La disposizione si applica alle nuove istanze presentate dopo la conclusione del precedente procedimento e richiede un preventivo nulla osta per le variazioni di titolarità o i trasferimenti di gestione dei depositi rientranti nel suo ambito.
art. 23 d.lgs. 504/1995
È richiamato quale riferimento per i requisiti soggettivi e per il regime della licenza fiscale e del nulla osta.
art. 25, comma 6-bis, d.lgs. 504/1995
Le cause ostative richiamate per il rilascio della licenza fiscale sono tassative e, trattandosi di limitazioni alla libertà d’impresa, non sono suscettibili di applicazione analogica.
art. 63 d.lgs. 504/1995
Disciplina la licenza fiscale d’esercizio richiesta per la gestione del deposito.
art. 104, comma 1, c.p.a.
nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio
Vieta la proposizione in appello di nuovi motivi o questioni che amplino la causa petendi e il thema decidendum rispetto al primo grado.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Preclude la produzione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo indispensabilità o impossibilità incolpevole di produzione in primo grado; la perizia e la visura non rispettavano tali condizioni.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Impone che i motivi di ricorso siano formulati con chiarezza e precisione, indicando non solo il parametro normativo ma anche le concrete ragioni della violazione dedotta.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato delimita il potere decisorio del giudice anche nel processo amministrativo e impedisce di fondare la decisione su ragioni estranee alla domanda.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
art. 57, comma 1, lett. d), d.l. 5/2012
depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000
È stato invocato dalla parte per sostenere l’inapplicabilità della disciplina, ma la relativa argomentazione è stata ritenuta nuova e inammissibile.
art. 11 disp. prel. c.c.
Il principio di irretroattività è richiamato quale fondamento del principio secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina le fasi di un procedimento non ancora concluso.
Massime di principio
- Quando una precedente istanza amministrativa sia stata definitivamente archiviata e il relativo provvedimento non sia stato annullato, una successiva istanza diretta al conseguimento del medesimo titolo avvia un nuovo procedimento autonomo; a tale procedimento si applica la disciplina vigente al momento della sua definizione, secondo il principio tempus regit actum.
- La precedente valutazione amministrativa dell’assenza di motivi ostativi alla voltura, adottata prima dell’entrata in vigore della disciplina che prevede uno specifico nulla osta e senza la relativa istruttoria, non equivale al nulla osta richiesto dalla normativa sopravvenuta e non conserva automaticamente efficacia nel nuovo procedimento.
- Nel processo amministrativo, la mera indicazione della norma ritenuta violata non identifica compiutamente il motivo di ricorso: il ricorrente deve esporre le concrete ragioni della violazione. Le argomentazioni che introducono un distinto profilo giuridico, idoneo autonomamente a sostenere l’illegittimità dell’atto e a imporre un nuovo onere difensivo alle controparti, costituiscono un nuovo motivo e devono essere proposte nelle forme previste per i motivi aggiunti.
- Il divieto di ius novorum impedisce di introdurre per la prima volta in appello nuovi vizi di legittimità o nuove questioni che amplino la causa petendi; il principio iura novit curia consente al giudice di qualificare giuridicamente i fatti e la domanda ritualmente dedotti, ma non di rilevare d’ufficio motivi di annullamento estranei al thema decidendum.
- Le cause ostative al rilascio di un titolo abilitativo che limitano la libertà d’impresa sono tassative e non possono essere estese analogicamente a soggetti diversi da quelli direttamente contemplati dalla legge; pertanto, violazioni fiscali riferibili a un’impresa individuale non possono essere automaticamente imputate alla società richiedente o al suo socio per il solo fatto che questi abbia ricoperto nell’impresa un incarico di rappresentanza.
- Il diniego fondato sull’inaffidabilità fiscale di un’impresa fornitrice deve contenere una motivazione concreta e coerente circa l’incidenza dell’esposizione debitoria sull’attività oggetto di autorizzazione. Non è sufficiente richiamare debiti tributari ancora sub iudice senza spiegare perché essi impediscano il rapporto con lo specifico richiedente, mentre l’impresa potrebbe continuare a operare nei confronti di altri clienti senza perdita dei propri titoli abilitativi.
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