Sentenza n. 1301/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento amministrativo n. -OMISSIS- adottato dalla Questura della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con il quale veniva prescritto l’obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle partite disputate dalla squadra A.c. Fiorentina per la durata di anni tre e veniva ordinato il divieto “di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni otto (proroga di anni 3 dagli originari 5)..” con il plurimo obbligo di presentazione alla PG.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Firenze che ha disposto il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni calcistiche per otto anni, con obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a uno scontro con presunti tifosi del Montpellier verificatosi a Firenze prima di una partita amichevole Fiorentina-Montpellier. Ha dedotto: la violazione dell’art. 6, comma 1, l. 401/1989, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo di essersi limitato a transitare in alcune vie cittadine a bordo del proprio scooter; la violazione dell’art. 6 l. 377/2001 e l’eccesso di potere per difetto e indeterminatezza dei presupposti, quanto all’individuazione dei luoghi cui non avrebbe potuto accedere o avvicinarsi; la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, anche in relazione all’asserita mancanza di pericolosità della condotta per l’ordine pubblico. In sede cautelare il TAR aveva rilevato l’incertezza dell’identificazione del ricorrente quale partecipante agli scontri e l’assenza di evidenti elementi di collegamento tra gli scontri e il tifo sportivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha ritenuto sussistente un evidente difetto di istruttoria, poiché la documentazione dell’amministrazione, in particolare i fotogrammi, dimostrava il transito del ricorrente in scooter nelle vie prossime al luogo degli scontri, ma non consentiva di affermare, con certezza o con rilevante probabilità, che egli avesse partecipato agli scontri o svolto attività preparatoria, quale il monitoraggio dei movimenti dei tifosi dell’altra squadra. La ricostruzione amministrativa era meramente ipotetica e priva di riscontri negli atti di indagine. Il Collegio ha valorizzato anche il provvedimento del GIP, che non aveva convalidato l’obbligo di firma ritenendo non dimostrata una concreta e fattiva partecipazione alla preparazione degli scontri né una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione connessi alla manifestazione sportiva. Mancando quindi la prova della condotta richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989, il primo motivo è stato accolto. Le ulteriori censure sono state assorbite perché il loro eventuale accoglimento non avrebbe arrecato al ricorrente un’utilità ulteriore. Le spese sono state compensate per la complessità degli accertamenti istruttori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989
una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico
Il DASPO richiede la dimostrazione di una condotta concretamente ed evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi violenti, minacciosi o intimidatori connessi alla manifestazione sportiva; il mero transito nei pressi del luogo degli scontri e una ricostruzione ipotetica non sono sufficienti.
art. 6 l. 377/2001
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione alla determinatezza dei luoghi oggetto del divieto di accesso, ma la relativa censura è stata assorbita.
artt. 3 e 10 l. 241/1990
Le censure relative alla motivazione e alla partecipazione procedimentale sono state assorbite dopo l’accoglimento del motivo fondato sul difetto di istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’adozione di un DASPO ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989 presuppone la dimostrazione di una condotta concretamente ed evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione connessi a una manifestazione sportiva e idonei a porre in pericolo la sicurezza o l’ordine pubblico.
- Il mero transito della persona, anche a bordo di un veicolo, nelle vie prossime al luogo in cui si sono verificati scontri non dimostra, in assenza di ulteriori elementi, la partecipazione agli scontri o lo svolgimento di attività preparatorie finalizzate alla violenza.
- Una ricostruzione amministrativa fondata su un’ipotesi non sorretta da riscontri probatori integra difetto di istruttoria e non può legittimare un provvedimento interdittivo di durata pluriennale.
- Nel procedimento di adozione del DASPO l’amministrazione deve verificare e motivare, sulla base di elementi concreti, il collegamento tra la condotta contestata, la manifestazione sportiva e il pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica.
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