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Sentenza

Sentenza n. 3371/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 607/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Pavia n. 607/2024 nella parte relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per un importo complessivo di 2.000 euro. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la regolarità formale della domanda di ottemperanza, rilevando la produzione del titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Nel merito, poiché la mancata esecuzione è rimasta incontestata e l’an e il quantum del credito risultavano determinati, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR, mediante il rilascio della carta elettronica del docente e l’accreditamento dell’importo complessivo di 2.000 euro. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’ufficio e, quindi, non remunerato. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato da parte del Ministero, in ragione della ritenuta evitabilità del secondo giudizio di ottemperanza attraverso la proposizione di un unico ricorso per entrambe le docenti assistite dal medesimo difensore.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione riconosciuto nel giudicato del Tribunale di Pavia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza e l’esecutività del titolo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non contesta la mancata esecuzione del giudicato né fornisce elementi sull’adempimento, e l’obbligazione riconosciuta nel titolo è determinata nell’an e nel quantum, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’esecuzione specifica dell’obbligo entro un termine definito.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta individuato tra gli organi o funzionari pubblici può essere incaricato senza compenso quando l’attività commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’ufficio di appartenenza.
  • In un giudizio di ottemperanza accolto, le spese possono essere compensate, pur restando a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato, quando il giudice ritenga che il contenzioso avrebbe potuto essere evitato mediante la proposizione di un unico ricorso per più soggetti assistiti dal medesimo difensore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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