Cassazione Penale, Sentenza n. 11747/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 10/10/2023 che aveva applicato la pena concordata di 1 anno e 2 mesi. Il difensore deduceva la violazione dell'art. 448, comma 2-bis (patteggiamento) per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: l'accordo sarebbe stato subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, come dichiarato in udienza ("entrambe le parti dichiarano che l'accordo tra loro raggiunto era subordinato alla sospensione condizionale della pena"), ma il beneficio non è stato concesso e non risulterebbe espressamente richiesto nell'accordo formalizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il patteggiamento sia un negozio processuale di natura formale e che eventuali divergenze tra le dichiarazioni rese in udienza e la volontà formalizzata non incidano sull'efficacia dell'accordo, salvo il caso di inesistenza della volontà di una delle parti. Nel caso di specie l'accordo formalizzato non prevedeva la sospensione condizionale della pena; le dichiarazioni rese in udienza sono state ritenute successive alla pronuncia basata sull'accordo e quindi irrilevanti. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso denunciava violazione di tale norma per difetto di correlazione; la Corte interpreta che il patteggiamento, essendo un negozio processuale formale, prevale nel suo contenuto formale e non è viziato da dichiarazioni successive non coerenti, salvo che si dimostri l'inesistenza della volontà.
art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 7445 del 03/10/2013
P.M. in proc. Sassanelli e altri, Rv. 259512 - 01
Principio già affermato che il patteggiamento ha carattere formale e che divergenze tra dichiarazione e volontà non invalidano l'atto, salvo inesistenza della volontà di una delle parti.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il contenuto formale dell'accordo di patteggiamento prevale: ciò che conta è quanto è stato formalizzato e sottoscritto dalle parti, non le dichiarazioni successive o non formalizzate.
- Se una parte pretende che un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) sia stato pattuito, tale beneficio deve risultare esplicitamente dall'accordo o deve essere espressamente richiesto al giudice prima della pronuncia; altrimenti la pretesa è destinata a fallire.
- Dichiarazioni rese in udienza che contrastano con il testo formale dell'accordo sono generalmente irrilevanti, salvo prova che la volontà di una parte fosse del tutto inesistente (nullità del negozio).
- Le impugnazioni non fondate sull'assenza di volontà effettiva rischiano l'inammissibilità e comportano condanne alle spese e possibili sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
- Per evitare contestazioni è opportuno formalizzare in modo chiaro e completo ogni elemento dell'accordo negoziale e far esplicitamente formulare al giudice le richieste di benefici connessi al patteggiamento.
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