Sentenza del 07/04/2016 n. 371 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di cartelle di pagamento per tributi diversi - Impugnabilità - Sussiste limitatamente ai tributi erariali e ad esclusione dei contributi previdenziali - Notifica a mezzo raccomandata postale - Deposito di copia non conforme della raccomandata - Mancata prova della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di iscrizione ipotecaria derivante dal mancato pagamento di cartelle relative a tributi diversi e contributi previdenziali, deducendo l'impugnabilità dell'atto e la mancata o irregolare prova della notifica delle cartelle. In particolare, è stata contestata l'idoneità del deposito di una copia non conforme della raccomandata postale a dimostrare il contenuto e la corrispondenza dell'atto notificato.
La decisione
La sentenza riconosce che l'avviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ma soltanto per la parte riguardante i tributi erariali e comunali. La controversia relativa ai contributi previdenziali appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, la notifica diretta tramite raccomandata postale non prova, mediante il solo deposito di una copia non conforme, né l'integrità del contenuto del plico né la corrispondenza tra l'originale e la copia notificata; pertanto, in assenza di ulteriore prova, la notifica non può ritenersi dimostrata.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
L'avviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
L'avviso di iscrizione ipotecaria costituisce un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, ma soltanto limitatamente alle pretese tributarie rientranti nella giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Un avviso di iscrizione ipotecaria può essere impugnato davanti al giudice tributario quando riguarda tributi erariali o comunali, anche contestando le cartelle presupposte non validamente notificate.
- Le pretese relative a contributi previdenziali non rientrano nella giurisdizione tributaria e devono essere contestate davanti al giudice ordinario competente.
- La ricevuta di una raccomandata dimostra normalmente l'invio o la consegna, ma non necessariamente l'integrità del plico né la conformità tra l'atto originale e quello ricevuto.
- Quando l'ente produce soltanto una copia non conforme della raccomandata o dell'atto notificato, senza provare il contenuto effettivamente inserito nel plico e la sua corrispondenza all'originale, la notifica può essere considerata non dimostrata.
- La contestazione deve distinguere le diverse voci di debito, individuando per ciascuna sia il giudice competente sia la prova richiesta per dimostrare la corretta notifica.
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