Sentenza n. 935/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Commissione Provinciale VAM di determinazione delle indennità di esproprio e relativa relazione di stima
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Bologna ha impugnato gli atti con cui la Commissione Provinciale VAM della Città Metropolitana di Bologna ha determinato le indennità relative all’esproprio di un compendio immobiliare destinato a lavori di rifunzionalizzazione ecosostenibile di un’area ferroviaria. Il ricorso era dichiaratamente limitato ai profili ritenuti rientranti nella giurisdizione amministrativa e non alla quantificazione dell’indennità, già contestata dal Comune mediante opposizione davanti alla Corte d’Appello di Bologna. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 e dell’art. 11 del regolamento della Commissione VAM per omessa comunicazione di avvio e lesione della partecipazione procedimentale; eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e partecipazione; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione apparente e insufficiente, nonché perplessità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti e ulteriore difetto di istruttoria e motivazione; sviamento di potere e violazione della parità di trattamento, dell’imparzialità e dell’art. 97 Cost.
La decisione
Il TAR, con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, previo avviso alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Ha ritenuto che, nonostante la formale deduzione di vizi procedimentali e motivazionali, le censure investissero sostanzialmente gli atti di determinazione dell’indennità di esproprio. Secondo il consolidato orientamento richiamato, ogni controversia relativa alla determinazione o corresponsione dell’indennità, compresa quella concernente i criteri di liquidazione o la correttezza dell’iter procedimentale della stima, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 21, comma 15, d.P.R. 327/2001
Richiamato quale base dell’istanza relativa alla determinazione delle indennità di esproprio; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001
tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario
La controversia sulla determinazione o corresponsione dell’indennità di esproprio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano dedotti vizi dell’iter procedimentale della stima.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario
La giurisdizione esclusiva del giudice ordinario sulle controversie concernenti misura e corresponsione delle indennità prevale sulla qualificazione formale delle censure come vizi amministrativi.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è tempestivamente riassunto davanti al giudice competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per consentire al TAR di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione dopo aver previamente avvisato la parte ricorrente.
Massime di principio
- Le controversie concernenti la determinazione o la corresponsione dell’indennità di esproprio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano formalmente dedotti vizi di partecipazione, imparzialità, istruttoria o motivazione dell’atto di stima.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla sostanza della domanda: se le censure mirano, in concreto, a contestare la determinazione dell’indennità, la controversia attiene a un diritto soggettivo e non rientra nella giurisdizione amministrativa.
- La mancata determinazione dell’indennità può incidere sulla legittimità del provvedimento espropriativo e rientrare nella giurisdizione amministrativa; la controversia sulla misura dell’indennità, invece, riguarda un diritto soggettivo ed è devoluta al giudice ordinario.
- In caso di dichiarazione del difetto di giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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