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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48804/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 158/2023 perché l'opposizione era stata inviata via PEC a un indirizzo ritenuto errato (gipgup.tribunale.macerata@giustiziacert.it) invece che all'indirizzo indicato dal provvedimento ministeriale (depositoattipenali.tribunale.macerata@giustiziacert.it). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 87‑bis co. 7 lett. c) d.lgs. 150/2022, dell'art. 461 c.p.p. e dell'art. 24 Cost., nonché carenza/illogicità della motivazione; sostiene che l'atto è stato comunque tempestivamente proposto e ricevuto dall'ufficio competente e che informazioni fuorvianti pubblicate sul sito del Tribunale (nonché l'assenza di una PEC "dedicata" del GIP) giustificano l'errore (forza maggiore / principio del "raggiungimento dello scopo").

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione per averla inviata a PEC non riconducibile all'ufficio indicato nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (art. 87‑bis co.7 lett. c d.lgs. 150/2022). Il Collegio ha ritenuto che il termine per impugnare era scaduto il 24/6/2023 (il sabato non è giorno festivo ai fini dei termini processuali penali) e che non vi è prova che l'atto inviato il 24/6 fosse pervenuto al giudice dell'impugnazione nel termine; il successivo invio al corretto indirizzo il 26/6 è fuori termine e non può essere considerato. La Corte ha escluso che l'indicazione sul sito del Tribunale possa sostituire la disciplina tassativa dettata dall'elenco ministeriale e non ha accolto l'eccezione di forza maggiore per l'errata indicazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (effetti ex lege relativi al rigetto).

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022, art. 87‑bis, comma 7, lett. c

    "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato..."

    La Corte interpreta la norma in senso tassativo: l'impugnazione è inammissibile se inviata a PEC non indicata nell'elenco ministeriale; l'elenco ministeriale costituisce il riferimento esclusivo per la tempestiva ricezione ai fini di ammissibilità.

  • art. 461 cod. proc. pen., comma 1

    Stabilisce il termine perentorio per proporre opposizione al decreto penale; la Corte ricorda che il termine era scaduto il 24/6/2023 e che il sabato non prolunga i termini processuali penali.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo di art. 87‑bis; la norma di rinvio non muta la disciplina speciale dettata dall'art. 87‑bis in materia di trasmissione telematica e ammissibilità.

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    Norma sostanziale relativa al fatto per cui il ricorrente era stato condannato con il decreto penale (fatto di guida con rapporto alcolemico rilevante).

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato dal ricorrente come garanzia del diritto di accesso al giudice e della difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina telematica tassativa non sia in contrasto con tale principio quando l'elenco ministeriale è l'unico punto di riferimento certo.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (diritto a un giusto processo)

    Citata dal ricorrente (giurisprudenza CEDU) per sostenere un approccio sostanzialista volto al "raggiungimento dello scopo" dell'impugnazione; la Corte ha preso in considerazione la giurisprudenza europea ma ha ritenuto prevalente l'attuazione della disciplina nazionale tassativa in assenza di prova che l'atto fosse pervenuto al giudice nel termine.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni via PEC fare sempre riferimento esclusivo all'elenco degli indirizzi pubblicato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (ministeriale): l'invio ad altro indirizzo, anche se riconducibile all'ufficio sul sito locale, può rendere l'atto inammissibile.
  • La prova che l'atto sia effettivamente pervenuto al giudice destinatario entro il termine è decisiva: se non esiste tale prova la Corte non ammette la tutela sostanziale basata sul "raggiungimento dello scopo".
  • I termini per impugnare in materia penale sono perentori e il sabato non prolunga i termini stabiliti a giorni; è necessario calcolare con attenzione la scadenza perentoria.
  • Informazioni fuorvianti pubblicate da uffici locali (es. pagine web) possono costituire elemento a supporto dell'allegazione di errore scusabile, ma devono essere provate e non prevalgono automaticamente sulla disciplina ministeriale tassativa.
  • Per i difensori, buona prassi: verificare l'indirizzo PEC nel provvedimento ministeriale, conservare ricevute e ricevute di consegna, e, in caso di incertezza, inviare contestualmente l'atto anche agli indirizzi ufficiali indicati e documentare ogni contatto con la cancelleria.

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