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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38018/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro l'applicazione della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati a tal fine connessi). Il ricorrente contestava la sussistenza del reato associativo (mancanza di ruoli specifici, assenza di gruppo stabile e apporto non apprezzabile) e la fondatezza delle esigenze cautelari, deducendo che la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. non fosse invincibile e che mancassero elementi concreti e attuali di pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e completa circa la sussistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti nonché circa la gravità degli indizi a carico di Comito Salvatore. Sono stati richiamati elementi probatori: dichiarazioni del collaboratore Zaffonte, numerosissimi episodi di acquisto-cessione documentati da videoriprese, intercettazioni e sequestri (tra cui rilevanti quantità di cocaina), l'esistenza di basi logistiche per stoccaggio/occultamento, l'uso di gergo criptico, la ripetitività e sinergia delle condotte e i compiti attribuiti al ricorrente (promozione, acquisto, contrattazione). Quanto alle esigenze cautelari, la corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa di gravità e adeguatezza della custodia in carcere nei casi dell'art. 74 DPR 309/1990, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che tuttavia impone al giudice di motivare analiticamente se la presunzione è ritenuta vinta: nel caso di specie il Tribunale del riesame ha spiegato perché gli elementi difensivi non superano la presunzione (prolungata appartenenza al clan, reiterazione e gravità delle condotte, assenza di segni di dissociazione, attività illecita svolta presso l'abitazione familiare). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    L'art. 74 è stato interpretato come il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che richiede la presenza di un vincolo stabile tra almeno tre persone, la disponibilità di risorse umane e materiali con sufficiente stabilità, e un apporto individuale apprezzabile e non episodico; non è necessaria una complessa struttura, bastano anche mezzi rudimentali che garantiscano stabilità all'attività illecita.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sui delitti in materia di stupefacenti (reati 'fine') rilevanti come oggetto del programma criminoso dell'associazione; i singoli episodi di detenzione e spaccio servono a dimostrare l'operatività e la continuità dell'associazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Richiamata la presunzione relativa prevista per i delitti di cui all'art. 74 (presunzione in tema di gravità delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere); a seguito della giurisprudenza costituzionale e di legittimità la presunzione non è assoluta: il giudice deve motivare analiticamente se ritiene superata tale presunzione quando l'indagato proponga elementi idonei a contraddirla.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Articolo relativo alle esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione) che legittimano la custodia in carcere: la corte ha ritenuto sussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione (lett. c) in ragione della condotta ripetuta e dell'organizzazione).

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 22 luglio 2011

    Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011

    La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. nella parte in cui legava automaticamente la custodia cautelare alla sussistenza di gravi indizi per art. 74, precisando che permane la necessità di considerare elementi specifici del caso concreto e l'obbligo di motivazione se si ritiene che la presunzione non debba comportare automaticamente la custodia in carcere.

  • Disposizioni transitorie/att. c.p.p., art. 94

    Richiamata per gli adempimenti di rito successivi alla condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per configurare il reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990 occorre dimostrare un vincolo stabile tra almeno tre persone, risorse organizzative (anche rudimentali) e un apporto individuale apprezzabile e non episodico: prove come frequenti scambi, ruoli ripartiti, basi logistiche e reiterazione delle condotte rafforzano la qualificazione associativa.
  • Le singole cessioni di droga, anche se non tutte riscontrate, possono integrare l'elemento materiale dell'associazione quando risultano collegate in modo omogeneo e continuativo e coinvolgono le stesse persone in un arco temporale rilevante.
  • La presunzione relativa a favore della custodia in carcere per i delitti associativi non è assoluta: l'indagato può allegare elementi concreti per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive; se ciò avviene, il giudice deve fornire motivazione analitica sul perché tali elementi non sono idonei a scongiurare la custodia.
  • Per opporsi efficacemente a misure cautelari in casi di presunta associazione per narcotraffico è necessario offrire elementi specifici e concreti (es. prova di residenza stabile, lavoro, mancanza di contatti con il gruppo, assenza di disponibilità di luoghi/risorse per l'occultamento) e non sole obiezioni di principio o critiche parziali alla motivazione.
  • La valutazione giudiziale è olistica: critiche frammentarie e non confrontate punto per punto con l'ampio compendio indiziario difficilmente ottengono successo; la difesa deve dunque agire sul punto di forza dell'accusa (es. attendibilità del collaboratore, collegamento fra intercettazioni e ruolo specifico, riconducibilità dei luoghi di stoccaggio all'indagato).
  • Fattori che rafforzano la necessità della custodia: sequestri di ingenti quantità di stupefacente, esistenza di magazzini/luoghi di occultamento nella disponibilità dell'indagato, uso di gergo criptico e frequenti contatti organizzativi, attività illecita esercitata nelle immediate vicinanze dell'abitazione familiare (rendendo inefficaci gli arresti domiciliari).

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