Cassazione Penale, Sentenza n. 12212/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'informazione antimafia (provvedimento interdittivo, art. 84 d.lgs. 159/2011) n. 367070 del 15/07/2020 che ha determinato il recesso dall'appalto e l'interruzione dei lavori. La ricorrente ha articolato sette motivi volti a censurare la legittimità costituzionale e la legittimità di diritto e di fatto del procedimento e del provvedimento: 1) illegittimità costituzionale dell'affidamento delle interdittive all'autorità amministrativa (art. 84, comma 3 d.lgs. 159/2011) con violazione degli artt. 13 e 111 Cost.; 2) profili di violazione dell'art. 103 Cost. e degli standard CEDU/CDFUE; 3) violazione dell'art. 3 Cost. per comparazione con misure patrimoniali soggette a garanzie giurisdizionali; 4) violazione del diritto al contraddittorio e carenza motivazionale rispetto agli atti dinanzi a TAR e Consiglio di Stato; 5) violazioni formali e travisamento dei fatti, uso di informazioni incomplete da parte del GIA di L'Aquila (artt. 84, 91, 93 d.lgs. 159/2011); 6-7) vizi di motivazione e mancato esame delle richieste istruttorie in primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa all'illegittimità delle interdittive antimafia adottate dal Prefetto rientri nella competenza della giustizia amministrativa e che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n.57/2020) abbia confermato la legittimità del sistema affidato all'azione amministrativa purché motivato e sottoposto a controllo giurisdizionale. Inoltre la Corte ha escluso la sussistenza del requisito di "definitività" necessario per il riesame in questa sede ex art. 111 Cost., atteso il carattere provvisorio dell'informativa antimafia; per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle disposizioni antimafia e di prevenzione)
art. 84, comma 3; artt. 91, 93; art. 34-bis
Le disposizioni che regolano l'informativa antimafia e le interdittive sono legittime; l'autorà amministrativa (Prefetto) può adottare misure interdittive in funzione preventiva e tali provvedimenti sono soggetti al controllo giurisdizionale dell'autorità amministrativa.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 13; art. 111 (compreso comma 7); art. 103; art. 3
Le censure basate su presunte violazioni degli artt. 13 e 111 sono manifestamente infondate nella specie: l'art.111 non è esercitabile in questa sede poiché manca il requisito della definitività (l'informativa antimafia è provvisoria). L'assetto previsto dall'ordinamento che affida talune valutazioni preventive all'amministrazione non appare incostituzionale laddove sussista motivazione adeguata e possibilità di controllo giurisdizionale.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Disciplina dell'attività amministrativa)
art. 2; artt. 7, 8; art. 3
Le censure relative al diritto al contraddittorio e alla trasparenza del procedimento amministrativo sono riconosciute come rilevanti ma non sono state ritenute idonee ad abbattere la legittimità del sistema delle interdittive quando il sistema stesso prevede controllo giurisdizionale e motivazione adeguata.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Il principio del giusto processo e del contraddittorio è stato invocato, ma la Corte ha ritenuto che il sistema amministrativo e il relativo controllo giurisdizionale possano assicurare garanzie effettive, posto che la misura è preventiva e sottoposta a revisione.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)
Richiami agli standard europei sulla buona amministrazione e al diritto a un rimedio effettivo: il giudice ha riconosciuto l'esigenza di garanzie ma ha ritenuto compatibile l'affidamento delle valutazioni preventive all'amministrazione con il sistema di controllo giurisdizionale previsto.
Codice di procedura penale
art. 606, lett. b) ed e); art. 127, comma 7
Le formule di impugnazione e i motivi di ricorso ex art. 606 sono stati richiamati; la Cassazione ha confermato che l'impugnazione ex art.127, comma 7 contro il rigetto del controllo giudiziario è ammessa ma è limitata all'accertamento di vizi procedurali od errori nell'ammettere il controllo, non al merito dell'interdittiva, che resta di competenza amministrativa.
Giurisprudenza costituzionale e amministrativa
Corte Cost. sent. n.57/2020; Consiglio di Stato, adunanza plenaria 6 aprile 2018, n.3
La Corte costituzionale ha ritenuto compatibile il sistema dell'informativa antimafia affidato all'amministrazione se corredato da motivazione accurata e sottoposto a controllo giurisdizionale. La giurisprudenza amministrativa ha qualificato l'interdittiva come misura cautelare e preventiva con carattere prognostico; quindi è suscettibile di sindacato pieno in sede amministrativa.
Massime di principio
- Le interdittive antimafia adottate dal Prefetto sono legittime come strumento preventivo, purché la motivazione sia chiara, completa e convincente
- La verifica di legittimità di tali misure sul merito spetta principalmente alla giustizia amministrativa; la Corte di cassazione non entra nel merito delle interdittive se manca il requisito di definitività
- La natura provvisoria dell'informativa antimafia (validità temporanea) impedisce in molti casi l'uso dell'art.111 Cost. per ottenere il riesame in sede di cassazione
- Questioni relative al diritto al contraddittorio e alla motivazione possono essere rilevanti, ma vanno dedotte e vagliate davanti al giudice amministrativo, che è chiamato a garantire un controllo pieno e effettivo
- Per soggetti che subiscono interdittive, la strada utile è il ricorso amministrativo (TAR/Consiglio di Stato) con eventuale istanza cautelare di sospensione, piuttosto che la cassazione per profili sostanziali
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