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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38626/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani del 13/03/2024 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 26/11/2015 (confermata in appello). La revoca era stata motivata dal mancato adempimento da parte della condannata all'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività, imposto ai sensi dell'art. 165 c.p.. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., omessa motivazione circa la mancata notifica della dichiarazione di definitività/esecutività della sentenza, comunicazione dalla quale la stessa sentenza condizionava l'attivazione dell'obbligo dell'imputata presso l'UEPE; dunque la Beninati non avrebbe potuto adempiere per mancata comunicazione preliminare disposta dal giudice di cognizione e contestata in memoria fornita al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha accertato che non risultava effettuata la comunicazione all'imputata della esecutività/definitività della sentenza, comunicazione dalla quale la condanna stessa aveva subordinato la presa di contatto con l'UEPE e l'individuazione dell'ente per il lavoro di pubblica utilità. Il giudice dell'esecuzione si era limitato a prendere atto della segnalazione del P.M. senza verificare l'esigibilità dell'obbligo e senza motivare sull'assenza di notifica: la Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui, prima di revocare la sospensione condizionale per inadempimento dell'obbligo di prestazione, il giudice deve accertare che la prestazione fosse effettivamente esigibile dal condannato. Avendo il giudice dell'esecuzione omesso tale valutazione e la verifica della comunicazione richiesta dalla sentenza, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la sentenza aveva subordinato il beneficio all'adempimento di attività non retribuita. La Corte ha ritenuto che, prima di revocare il beneficio per inadempimento, il giudice debba verificare l'esigibilità dell'obbligo imposto ai sensi di questa norma.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione utilizzati dall'imputata: omessa motivazione e violazione di legge. La Corte ha accolto il vizio di omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo relativo alla mancata comunicazione della definitività/esecutività.

  • art. 59 D.Lgs. n. 274/2000

    Richiamato per la designazione del questore per adempimenti previsti dall'art. 65 L. n. 689/1981; contestualmente la sentenza prevedeva che la cancelleria comunicasse la definitività all'interessata, comunicazione che nella pratica non risultava effettuata.

  • art. 65 L. n. 689/1981

    Norma richiamata dalla sentenza per gli adempimenti amministrativi relativi alla esecuzione di alcune misure; citata nel contesto degli obblighi affidati a soggetti terzi (questore/UEPE) per l'attuazione della condanna.

  • art. 650 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il concetto di "esecutività" dalla sola "irrevocabilità": le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili "salvo che sia diversamente disposto"; la Corte ha evidenziato che irrevocabilità e eseguibilità non sono sempre sovrapponibili.

  • art. 548 e art. 544 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che non sono qui in discussione le norme sull'avviso di deposito (art. 548) o sui termini di impugnazione (art. 544), poiché la questione verte sulla condizione posta dalla sentenza per l'attivazione dell'obbligo (comunicazione della definitività/esecutività) e non sull'esecuzione immediata della pena.

  • artt. 655 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati per chiarire che le norme sull'esecuzione delle sentenze di condanna non trovano immediata applicazione quando la pena è sospesa: la sospensione collegata ad obblighi impedisce l'immediata esecuzione fino all'adempimento delle condizioni previste.

  • Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016

    Precedente giurisprudenziale che afferma il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla presa d'atto dell'inadempienza ma deve verificare l'esigibilità della prestazione prima di revocare il beneficio.

  • Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017

    Ulteriore precedente che conferma il medesimo principio di valutazione dell'esigibilità e della concreta attuabilità dell'obbligo imposto al condannato prima di procedere alla revoca della sospensione.

Massime di principio

  • Prima di revocare la sospensione condizionale per mancato adempimento di attività non retribuite, il giudice dell'esecuzione deve verificare se l'obbligo fosse effettivamente esigibile dal condannato (ossia se erano stati compiuti gli atti preliminari necessari per rendere possibile l'adempimento).
  • Se la sentenza condiziona l'inizio dell'obbligo alla comunicazione di definitività/esecutività, la mancanza di tale comunicazione puo' impedire materialmente l'adempimento e, se non contestata o verificata, comporta vizio della valutazione sanzionatoria.
  • Irrevocabilità della sentenza e esecutività non sono concetti identici: una sentenza irrevocabile può comunque non essere immediatamente eseguibile se la stessa pone condizioni o adempimenti preliminari.
  • L'onere di verifica circa la effettiva attuazione degli atti necessari (notifiche, comunicazioni a enti terzi come l'UEPE) grava sul giudice dell'esecuzione; il pubblico ministero non può limitarsi alla sola attestazione dell'inadempienza senza che il giudice accerti l'esigibilità dell'obbligo.
  • Per la difesa, detti vizii devono essere tempestivamente eccepiti e documentati (es. memoria sulla mancata notifica) poiché l'assenza di prova della comunicazione preventiva costituisce valido motivo per opporsi alla revoca.

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