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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28246/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Brescia, censurando l'illegalità della pena per omissione dell'aumento di pena previsto dall'art. 81 cod.pen. (aumento per continuazione) relativamente al reato di guida senza patente: secondo il ricorrente il giudice avrebbe aumentato solo la componente pecuniaria e non quella detentiva, con conseguente determinazione della pena non conforme a quanto previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel rito del patteggiamento, gli errori nelle operazioni di calcolo finalizzate alla determinazione della pena concordata non siano deducibili in cassazione quando il risultato finale corrisponde a quanto concordato dalle parti e non dà luogo a una pena illegale. L'omessa applicazione dell'aumento per continuazione non configura di per sé una pena illegale se la pena complessiva resta nei limiti edittali (né inferiore al minimo né superiore al massimo). Si è inoltre richiamata la giurisprudenza che distingue i casi in cui la pena sia effettivamente illegale (cioè non irrogabile per legge o fuori dai limiti edittali) da un mero vizio del calcolo o della motivazione nella determinazione della pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; è il procedimento con il quale la sentenza è stata resa su richiesta delle parti.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commi richiamati)

    Norma che sanziona guida senza patente e guida in stato di ebbrezza; la Corte ha osservato che, per la specifica fattispecie (lett. c richiamata nella sentenza), non è previsto un minimo edittale di pena detentiva ma solo un massimo (mesi 6 di arresto), pertanto la pena detentiva applicata non risultava inferiore al minimo edittale.

  • art. 81 cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per la continuazione tra più reati. Nel caso di specie il mancato aumento è stato ritenuto un vizio riconducibile alle operazioni di calcolo nel patteggiamento e non una causa di illegittimità della pena, se il risultato complessivo resta nei limiti di legge.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma modificata dalla riforma del 2017: la giurisprudenza interpretata dalla Corte indica che, anche dopo tale riforma, gli errori di calcolo nella determinazione della pena concordata non sono deducibili in cassazione quando il risultato finale non si traduce in una pena illegale.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento l'esame di legittimità in Cassazione non entra normalmente nelle mere operazioni aritmetiche di calcolo della pena se il risultato finale concordato dalle parti è rispettato e la pena non è illegale.
  • L'omessa applicazione dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.) non determina automaticamente l'illegittimità della pena: occorre verificare se la pena complessiva resta nei limiti edittali; solo se la sanzione risultante è fuori dai limiti di legge si configura una pena illegale perseguibile in cassazione.
  • La pena illegale è quella non irrogabile per legge (specie diversa) o che eccede/i limiti edittali (inferiore o superiore ai limiti); vizi motivazionali o di calcolo che non incidono su tale illegittimità sono inammissibili in sede di ricorso per cassazione nel rito del patteggiamento.
  • Esiste un'eccezione: se la determinazione della pena porta a una sanzione che è effettivamente al di sotto del minimo edittale del reato più grave anche dopo considerazione della continuazione, la sentenza può essere annullata perché la pena è illegale (casistica richiamata in giurisprudenza).
  • In fase di verifica preventiva (per chi assiste il cliente): controllare sempre che la pena finale concordata cada entro i limiti edittali complessivi tenendo conto di aggravanti, attenuanti, continuazione e conversioni pecuniarie; se così è, eventuali errori di calcolo difficilmente saranno efficacemente impugnabili in Cassazione.

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