Cassazione Penale, Sentenza n. 22612/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. Il ricorso deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta gravità indiziaria, contestando l'affidabilità dell'identificazione vocale basata sul confronto tra due conversazioni (21/6/2021 e 22/6/2021) e la scarsa intellegibilità di una registrazione; (ii) mancata considerazione del ruolo effettivo del ricorrente, che secondo la difesa si sarebbe limitato a commentare la vicenda senza contributo causalmente efficiente; (iii) censura sull'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" per carenza di consapevolezza del numero dei partecipanti; (iv) vizio di motivazione sugli elementi attinenti alle esigenze cautelari e sulla mancata valutazione di misure meno afflittive (es. allontanamento/trasferimento per lavoro).
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto attendibile l'identificazione vocale operata dalla polizia giudiziaria mediante il confronto tra la conversazione del 21/6/2021 (utenza pacificamente in uso al prevenuto) e quella del 22/6/2021, anche alla luce dell'espresso riferimento alla vittima come "mio cugino Rocco" e dell'accertamento che l'indagato è effettivamente cugino dell'imprenditore estorto. È stata confermata la valenza indiziaria del ruolo del Delorenzo quale intermediario nella vicenda estorsiva: l'attività di cerniera e la volontà di concorrere all'azione estorsiva integrano il concorso previsto dall'art. 629 c.p. Quanto all'aggravante delle "più persone riunite", la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse rispetto al riesame/ricorso cautelare, non essendo dimostrabile una utilità concreta derivante dalla sua esclusione rispetto alla misura in atto. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti e non superate dalle deduzioni difensive (es. trasferimento per lavoro). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416bis, comma 1 c.p.
La circostanza aggravante collegata all'appartenenza o collegamento con associazione di tipo mafioso è stata considerata come una delle aggravanti provvisoriamente ascritte; la Corte ha ritenuto che la contestazione della circostanza aggravante non producesse interesse utile nel giudizio cautelare.
art. 629 c.p.
L'intermediazione volta alla riscossione della somma estorta è stata ritenuta idonea a configurare il concorso nel reato di estorsione: è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire allo scopo estorsivo, anche se il contributo è limitato alla fase finale.
art. 628, comma 3 n. 3 c.p.
Richiamata tra le aggravanti rilevanti nella qualificazione provvisoria del fatto, contribuisce alla valutazione complessiva della gravità e della prognosi cautelare.
art. 274 c.p.p.
Richiamata dalla difesa in relazione alla produzione di documenti/attestazioni a favore dell'assenza di pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto inadeguate le allegazioni difensive a superare la presunzione di concretezza del pericolo.
art. 275 c.p.p.
Richiamata in connessione con la valutazione delle esigenze cautelari e della motivazione del giudice del riesame; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse dato adeguata motivazione sul pericolo di reiterazione.
art. 99, comma 3 c.p.
Richiamato quale elemento rilevante nella prospettiva della prognosi di recidiva e della determinazione delle esigenze cautelari.
art. 94 c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza (spese, registrazioni) e per la trasmissione alla cancelleria.
Massime di principio
- Il riconoscimento vocale effettuato da appartenenti alla polizia giudiziaria, se supportato da confronti con utenze o conversazioni certe e da circostanze che ne corroborino l'attribuzione (es. riferimenti anagrafici nei dialoghi), può costituire base attendibile di gravità indiziaria; grava sulla difesa l'onere di allegare elementi oggettivi che mettano in dubbio tale identificazione.
- L'attività di 'intermediazione' o di 'cerniera' tra estorsori e vittima, anche se limitata alla fase di pressione o di riscossione, può integrare il concorso nel reato di estorsione quando vi sia coscienza e volontà di contribuire allo scopo estorsivo; non è necessario che il contributo sia stato determinante o coperto tutta la fase del reato.
- La contestazione di circostanze aggravanti, se non incide concretamente sulla possibilità di adozione o sulla gravità della misura cautelare, può essere ritenuta priva di interesse nel giudizio cautelare e quindi non idonea a fondare l'impugnazione.
- La prova che un indagato si sia trasferito per lavoro o che siano state prospettate misure alternative richiede elementi concreti e attuali che dimostrino la recisione dei legami con l'ambiente criminoso; mere allegazioni generiche difficilmente superano la presunzione di pericolo di reiterazione.
- Nelle decisioni cautelari il giudice valuta la totalità degli elementi indiziari e la loro coerenza logica: censure sulla motivazione richiedono rilievi specifici e non generici sulla scarsa intellegibilità o sulle modalità di confronto delle intercettazioni.
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