Cassazione Penale, Sentenza n. 9886/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 01/10/2024 con cui il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha revocato il permesso di necessità concesso ex art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354 (permesso di mezz'ora per recarsi alla Basilica Santa Maria della Sanità a Napoli per le ceneri del patrigno e del fratello). Genidoni deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme procedurali (artt. 666 comma 2 e 678 c.p.p.), sostenendo che non erano emersi elementi nuovi rispetto all'ordinanza concessiva: la nota del DAP non costituirebbe novità, la collocazione della Basilica e la conformazione delle vie erano già note e la Questura di Napoli non aveva eccepito, la valutazione del rischio era stata sollevata in precedenza e la conoscenza del permesso da parte della moglie non costituirebbe pericolo essendo la data non di dominio pubblico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la revoca del permesso perché, successivamente alla concessione, sono emersi elementi nuovi e non valutati in precedenza (sopralluogo del Gruppo operativo mobile e valutazioni del DAP) che evidenziavano un concreto pericolo per l'incolumità della scorta e per la sicurezza pubblica dovuto alla conformazione toponomastica del luogo. È stato anche valorizzato il fatto che la moglie del detenuto fosse a conoscenza del permesso e avesse lasciato una frase criptica, circostanza ritenuta significativa dal giudice di merito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la revisione/revoca delle decisioni di sorveglianza quando sopravvengono fatti che modificano la situazione di fatto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30
Norma che disciplina il permesso di necessità; usata come titolo giuridico della concessione iniziale del permesso. La Corte ha ritenuto che, pur essendo previsto il permesso, esso può essere revocato se emergono successivamente elementi che rendono la sua esecuzione pericolosa.
codice di procedura penale, art. 666 comma 2
Articolo richiamato dal ricorrente per censurare la revoca; la Corte però ha ritenuto che l'argomento non osti alla revoca quando emergono fatti nuovi che cambiano la valutazione dei presupposti del beneficio.
codice di procedura penale, art. 678
Richiamato dal ricorrente in relazione alle impugnazioni; la Corte non ha ritenuto che richieda la permanenza del beneficio quando sopravvengono elementi di fatto nuovi che ne giustificano la revoca.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento civile/penale; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- I provvedimenti giurisdizionali in materia di misure detentive e benefici detentivi (es. permessi) possono essere rivisti o revocati se, dopo la loro adozione, emergono fatti nuovi che alterano la valutazione dei presupposti di sicurezza.
- La conoscenza del beneficio da parte di terzi o elementi emersi in sopralluoghi/valutazioni tecniche (es. Gruppo operativo mobile, DAP) possono costituire motivo legittimo per ritenere prevalenti esigenze di sicurezza e ordine pubblico rispetto al diritto del detenuto al permesso.
- La circostanza che il luogo o le condizioni fossero noti al momento della prima concessione non esclude che successivamente si possano acquisire elementi valutabili come nuovi o non adeguatamente considerati, idonei a giustificare una rivisitazione del provvedimento.
- Le censure di presunte violazioni procedurali (richiamo ad artt. 666 e 678 c.p.p.) non impediscono la valutazione di nuovi elementi di fatto; il rimedio processuale non protegge il mantenimento di un beneficio quando la situazione di fatto muta in modo significativo.
- Chi impugna la revoca ha l'onere di dimostrare che non sussistono elementi nuovi o che quelli allegati dal giudice di merito non incidono sulla valutazione del rischio; in mancanza, la revoca è legittima e può comportare condanna alle spese.
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