Cassazione Civile, Ordinanza n. 22934/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una transazione stipulata il 25 ottobre 2011 tra uno studio radiologico e un'azienda sanitaria provinciale, avente a oggetto la definizione di una lite già decisa con lodo arbitrale del 14 dicembre 2010. Lo studio conveniva l'azienda sanitaria chiedendo: l'accertamento della nullità del recesso esercitato dall'azienda con deliberazione del 30 dicembre 2011; la declaratoria di validità ed efficacia della transazione; la condanna al pagamento dell'importo di euro 105.984,11. A fondamento sosteneva che il recesso non fosse applicabile alla transazione e, comunque, non fosse espressione di autotutela esercitabile su contratti di diritto privato. L'azienda sanitaria si costituiva eccependo la nullità della transazione per mancanza della delibera autorizzativa e dell'impegno di spesa, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettava la domanda e dichiarava la nullità della transazione. In appello la Corte territoriale dichiarava cessata la materia del contendere perché, nelle more, l'azienda aveva pagato la somma dovuta in esecuzione di una sentenza amministrativa di ottemperanza al lodo, ma ai fini delle spese confermava la soccombenza virtuale dell'appellante, ritenendo infondato il gravame sul punto decisivo della nullità della transazione per difetto di autorizzazione e copertura finanziaria. Con il ricorso per cassazione lo studio articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto nuove alcune censure sull'autotutela e sull'apparente rappresentanza; 2) violazione dell'art. 49 l. n. 833/1978 e dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, oltre a omesso esame di fatto decisivo, deducendo che tali norme non sarebbero applicabili alle ASL, che avrebbero natura di enti pubblici economici, e che comunque la spesa era desumibile dal lodo arbitrale richiamato; 3) violazione dell'art. 1373 c.c., affermando l'inammissibilità del recesso unilaterale dalla transazione, se non nei casi previsti dalla legge o espressamente pattuiti; 4) illogicità della motivazione per asserita contraddizione tra l'affermazione della validità del recesso e quella della sua inammissibilità in presenza di contratto nullo. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: il primo per inammissibilità/difetto di specificità e comunque perché non colpiva la ratio decidendi; il secondo perché ha ritenuto corretta la conferma della nullità della transazione, in assenza di autorizzazione a contrarre e di indicazione della copertura finanziaria, quale principio ricavabile dalla disciplina speciale degli enti sanitari e regionale; il terzo per difetto di pertinenza, poiché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sulla legittimità del recesso ma sulla nullità genetica del contratto; il quarto perché non sussisteva alcuna contraddizione logica, essendo stato escluso che, in presenza di nullità e inefficacia del negozio, potesse esistere un diritto di recesso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e non pertinenza rispetto alla ratio; infondato il secondo, confermando che la transazione stipulata da un'azienda sanitaria era nulla in mancanza di preventiva autorizzazione dell'organo competente e di copertura finanziaria; inammissibile il terzo per difetto di pertinenza, perché la sentenza d'appello non aveva pronunciato sulla validità del recesso ma sulla nullità del contratto; infondato il quarto, poiché la nullità del contratto esclude ontologicamente la possibilità di un recesso unilaterale. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello o di ricorso deve essere specifico; in cassazione la censura non può limitarsi ad affermazioni generiche, dovendo consentire il controllo sull'effettiva decisività della doglianza.
art. 345 c.p.c.
Sono inammissibili in appello le domande e le eccezioni nuove; la Corte ha però escluso che la censura sulla rappresentanza apparente colpisse la ratio della sentenza, fondata su un diverso profilo decisivo.
art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria
La disposizione impone, per la validità degli atti che comportano spesa, l'indicazione della relativa copertura finanziaria; la sua ratio è tutelare l'equilibrio economico-finanziario dell'ente.
art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
È richiamato come norma che recepisce il principio della necessaria copertura finanziaria degli impegni di spesa; la Corte ne valorizza la continuità con la disciplina previgente.
art. 1373 c.c.
Il recesso presuppone un contratto valido ed efficace; non è configurabile come rimedio rispetto a un negozio nullo.
art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
È richiamato per descrivere l'autonomia imprenditoriale delle unità sanitarie locali/aziende sanitarie, ma senza escludere la necessità di autorizzazione e copertura per gli atti che impegnano spesa.
art. 5, comma quinto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Le regioni disciplinano la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali secondo principi informati al codice civile.
art. 58 della legge regionale Calabria 23 dicembre 1996, n. 43
La normativa regionale conferma che il provvedimento a contrattare deve indicare oggetto, importo presunto e clausole essenziali, a tutela della corretta assunzione dell'impegno di spesa.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che prospetti un error in procedendo deve essere sorretta dalla puntuale trascrizione degli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare la decisività e la tempestività della questione senza svolgere un'indagine esplorativa degli atti di causa.
- La doglianza in appello o in cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta contestare un profilo astratto se la decisione si fonda su un diverso e autonomo presupposto dirimente.
- Per gli atti negoziali delle aziende sanitarie che comportino spesa, la validità dell'impegno contrattuale presuppone l'autorizzazione dell'organo competente e l'indicazione della relativa copertura finanziaria; in mancanza, l'atto è nullo per contrarietà a norma imperativa.
- La ratio della prescrizione sulla copertura finanziaria non è la certezza del rapporto sostanziale controverso, ma la tutela dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente pubblico che assume l'obbligazione.
- Il recesso unilaterale è istituto presupponente un contratto valido ed efficace; se il contratto è nullo, viene meno il presupposto logico-giuridico dello scioglimento unilaterale del vincolo.
- La qualificazione dell'ente sanitario come soggetto dotato di autonomia imprenditoriale non elimina, per gli atti contrattuali che generano spesa, i vincoli pubblicistici e finanziari imposti dalla disciplina speciale e regionale.
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