Ordinanza n. 444/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 0009325 datato 29.5.2026, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salve, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Posizionamento di una pedana in legno e della torretta del bagnino a servizio della struttura turistico ricreativa denominata “Flota” ubicata nel Comune di Salve (Lecce) alla marina di Pescoluse – concessione demaniale marittima n. 1/2026 – Ordine di non effettuare l’intervento”, con il quale l’anzidetta Amministrazione Comunale ha ordinato alla società ricorrente di non iniziare i lavori oggetto della SCIA presentata in data 20.5.2026 prot. n. 0008730, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 17.6.2026: - del provvedimento privo di protocollo datato 11.6.2026, a firma del Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Salve, avente ad oggetto “Pratica Suap: REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0073797 del 08/05/2026 – Esercizio attività di stabilimento balneare; Pratica Suap: REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0073909 del 08/05/2026 - Esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande; Pratica Suap: REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0074879 del 11/05/2026 – Esercizio attività di autorimessa; Ditta Flota srl. Diffida sospensione attività”, con il quale l’anzidetta Amministrazione Comunale ha diffidato la società ricorrente a sospendere immediatamente le attività di cui alle predette SCIA ove avviate e comunque non intraprendere le medesime attività in quanto eseguire senza i prescritti titoli edilizi nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del provvedimento prot. n. 8370 a firma del Responsabile del SUAP del Comune di Salve datato 15.05.2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 24.6.2026: - del provvedimento prot. n. 0010572 datato 18.6.2026, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica I del Comune di Salve, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Posizionamento di una pedana in legno e della torretta del bagnino a servizio della struttura turistico-ricreativa denominata “Flota”, ubicata nel Comune di Salve (Lecce) alla marina di Pescoluse – concessione demaniale marittima n. 1/2026. Ordine di non effettuare l’intervento prat. n. 109/2026. Integrazione”, con il quale l’Amministrazione Comunale resistente ha integrato le motivazioni contenute nel provvedimento prot. n. 0009325 datato 29.05.2026 già impugnato con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di non effettuare opere oggetto di SCIA e successiva diffida a sospendere le attività di stabilimento balneare, somministrazione di alimenti e bevande e autorimessa
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore stabilimento balneare)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti, i provvedimenti comunali che le avevano ordinato di non realizzare una pedana in legno e una torretta per il bagnino, nonché un'area di pronto soccorso, e che avevano successivamente disposto o intimato la sospensione delle attività esercitate sulla base di SCIA. Il giudizio cautelare riguardava anche il provvedimento integrativo delle motivazioni dell'ordine di non effettuare l'intervento, con riferimento a presunti sopravvenuti vincoli idrogeologici. Il Comune ha chiesto la revoca della precedente ordinanza cautelare sostenendo che essa avesse richiamato per errore gli accertamenti relativi alla pericolosità geomorfologica anziché a quella idraulica.
La decisione
Il TAR ha confermato integralmente la precedente ordinanza cautelare del 9 luglio 2026, ritenendo infondate, allo stato della sommaria delibazione cautelare, le ragioni prospettate dal Comune. Ha valorizzato la precedente sentenza dello stesso TAR che aveva accertato la formazione del silenzio-assenso sull'istanza relativa al mantenimento annuale del chiosco-bar, rilevando che le opere oggetto della SCIA sono serventi e accessorie rispetto all'attività d'impresa e presentano limitato impatto sul territorio. Quanto al vincolo idrogeologico, ha ritenuto sufficiente, in questa fase, l'attestazione tecnica secondo cui l'area privata interessata dalla trasformazione del vano in pronto soccorso è classificata a media pericolosità idraulica, ma l'intervento non comporta opere edilizie e richiede soltanto la revisione dell'impianto elettrico. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, consentendo la realizzazione delle opere oggetto della SCIA e la prosecuzione dell'attività sino alla decisione di merito. L'istanza comunale di revoca è stata fissata per una successiva camera di consiglio; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus e operato il bilanciamento degli interessi, sospendendo gli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della legittimità dei provvedimenti impugnati è necessariamente sommaria e può fondarsi, ai fini del bilanciamento degli interessi, su una relazione tecnica di parte non specificamente smentita dagli elementi disponibili.
- Le opere edilizie o para-edilizie serventi e accessorie rispetto a un'attività d'impresa già assentita, quando presentano un limitato impatto sul territorio, possono assumere rilievo nel giudizio cautelare ai fini della prevalenza dell'interesse alla prosecuzione dell'attività.
- La presenza di una classificazione dell'area a media pericolosità idraulica non è, di per sé, ostativa alla realizzazione di un intervento che non comporti opere edilizie e si limiti alla modifica o revisione di impianti, salva la verifica piena nella fase di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla prosecuzione di un'attività economica può prevalere sull'interesse amministrativo all'immediata esecuzione di ordini inibitori quando il fumus dell'illegittimità degli atti risulti apprezzabile e l'intervento abbia impatto territoriale limitato.
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