Sentenza n. 493/2026 - Bari, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento (o rifiuto) - serbato sull'atto di diffida del 11.2.2025 per il pagamento delle domande uniche annualità 2022 (n. -OMISSIS-), 2023 (n. -OMISSIS-), 2024 (n. -OMISSIS-) e per l'integrazione delle ulteriori superfici pari a ha. 12.04.89; - nonché per l'accertamento dell'obbligo di AgEA di concludere il procedimento con il pagamento del saldo delle domande uniche 2022, 2023 e 2024 o, in via subordinata, con l'adozione di un atto espresso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di AgEA sulle domande uniche per gli aiuti comunitari relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024 e sulla diffida al pagamento dei relativi saldi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo di avere presentato domande per la corresponsione di misure comunitarie di sostegno riferite alle annualità 2022, 2023 e 2024, senza ricevere il pagamento dovuto, neppure dopo la diffida dell'11 febbraio 2025. Ha lamentato l'inerzia di AgEA sia rispetto alla richiesta di pagamento dei saldi, sia rispetto all'integrazione delle ulteriori superfici indicate, pari a ha. 12.04.89, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con il pagamento o, in subordine, con l'adozione di un provvedimento espresso. AgEA ha sostenuto che le erogazioni sarebbero state richieste e ottenute da un diverso soggetto sulla base di titoli successivamente annullati giudizialmente, prospettando la necessità di agire contro il soggetto percettore per il risarcimento del danno. La controinteressata ha contestato la completezza della documentazione, rilevando la mancata produzione del fascicolo aziendale, e ha dedotto l'esistenza di una controversia già parzialmente definita dal giudice ordinario nonché l'assenza di ulteriori attività da compiere da parte di AgEA.
La decisione
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo specifico dell'Amministrazione di provvedere con un atto espresso su una posizione qualificata e la protratta inerzia a fronte di una valida istanza. Ha accertato che, allo stato degli atti, non risultava effettuato alcun pagamento, almeno parziale o per la parte non controversa, in favore dell'azienda agricola per le domande uniche 2022, 2023 e 2024. AgEA, anche dopo la diffida, la notifica del ricorso e il rinvio della camera di consiglio, non aveva adottato alcun provvedimento espresso, né depositato gli atti del procedimento o una relazione chiarificatrice. Il giudice ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato ad AgEA di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un atto espresso sulla posizione creditoria del ricorrente, provvedendo al pagamento delle somme insolute nei limiti in cui risultino dovute oppure fornendo chiari motivi sull'eventuale insussistenza o diversa consistenza del credito. Non è stato imposto un pagamento incondizionato per le parti oggetto di controversia, né il TAR ha definito la spettanza sostanziale delle somme oltre quanto necessario per ordinare la conclusione del procedimento. È stata riservata, previa istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo generale della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso costituisce il fondamento sostanziale dell'azione contro il silenzio.
art. 31 c.p.a.
L'azione contro il silenzio presuppone un obbligo specifico dell'Amministrazione di provvedere su una posizione giuridica qualificata e differenziata.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, accertata l'illegittimità dell'inerzia, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine; il TAR ha fissato il termine in 60 giorni.
art. 117 c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, previa istanza di parte; il TAR ne ha riservato la nomina con separato provvedimento.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
È richiamato quale base della trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
art. 2, comma 9, l. 241/1990
È richiamato quale base della trasmissione della decisione all'organismo di valutazione interna dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento richiede cumulativamente l'esistenza di un obbligo specifico dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e un'inerzia qualificata protrattasi oltre i termini di legge a fronte di una valida istanza presentata da un soggetto titolare di una posizione giuridica qualificata.
- Il rito sul silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile quando l'Amministrazione ometta di concludere, con un atto espresso, un procedimento diretto a incidere su una posizione differenziata del privato, anche quando l'Amministrazione non abbia ancora chiarito la spettanza sostanziale della prestazione richiesta.
- Quando l'Amministrazione non adotta alcun provvedimento espresso e non mette a disposizione gli atti del procedimento né fornisce chiarimenti sufficienti sulla posizione del richiedente, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine, imponendo all'Amministrazione di provvedere nei limiti dell'eventuale spettanza e di motivare chiaramente l'eventuale diniego o la diversa quantificazione.
- Nel giudizio contro il silenzio il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere, ma non sostituisce automaticamente l'Amministrazione nella verifica della spettanza sostanziale delle somme quando tale verifica richieda accertamenti amministrativi o coinvolga parti controinteressate.
- La persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la diffida e anche dopo la notificazione del ricorso giustifica l'ordine giudiziale di provvedere; in caso di ulteriore inerzia, può essere richiesta la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
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