Cassazione Penale, Sentenza n. 04232/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP che aveva esteso il sequestro preventivo del complesso immobiliare Hotel Club Scanella per nuove contestazioni (lottizzazione abusiva materiale, distruzione di beni paesaggistici e reati paesaggistici). La ricorrente deduceva motivazione apparente sia sulla sussistenza dei gravi indizi (fumus commissi delicti) - lamentando un procedimento di tipo 'taglia-incolla' della richiesta di misura e della consulenza tecnica - sia sul periculum in mora, invocando violazione degli artt. 321 e 125 comma 3 cod.proc.pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché la ricorrente è persona sottoposta a indagini ma non proprietaria dei beni sequestrati (i beni appartengono alla societa MIDA s.a.s.) e non ha allegato un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del sequestro, come richiesto dal principio delle Sezioni Unite. Conseguentemente è condannata al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001
Norme edilizie utilizzate per le contestazioni relative a opere abusive sul complesso alberghiero e a fondamento del precedente e dell'esteso sequestro.
codice penale
Norma indicata tra i reati contestati; il testo evidenzia che è stata richiamata quale capo di imputazione a supporto del provvedimento cautelare.
d.lvo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Norma invocata per la tutela paesaggistica; la condotta contestata è stata ricondotta a reato paesaggistico e alla distruzione di beni paesaggistici, giustificando l'estensione del sequestro.
d.lgs n. 152 del 2006
Norme ambientali richiamate nel procedimento originario a carico della ricorrente e considerate nel quadro complessivo dei reati contestati.
codice penale
Richiamato tra le norme già oggetto del precedente procedimento cautelare; indicato come capo di imputazione nel sequestro iniziale.
codice di procedura penale
art. 321 e art. 125 comma 3
Norme richiamate dalla ricorrente a censura della motivazione del riesame (sul fumus e sul periculum). La Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali in punto di motivazione ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
codice di procedura penale
Norma sulla legittimazione all'impugnazione del provvedimento cautelare; la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'indagato non proprietario può proporre riesame solo se allega un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del sequestro.
Sezioni Unite (provvedimento n. 15 del 2025, udienza 25/09/2025)
principio enunciato nel provvedimento
È stato affermato che la persona sottoposta ad indagini non titolare dei beni sequestrati può proporre istanza di riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; tale principio è stato determinante per l'inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità e al bilanciamento procedurale prima di imporre il pagamento a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Una persona sottoposta a indagini che non sia proprietaria del bene sequestrato è legittimata ad impugnare il sequestro solo se allega un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del vincolo; mere censure sui presupposti della misura non sono sufficienti.
- L'estensione di un sequestro preventivo a nuove contestazioni richiede che il GIP trovi nuovi elementi idonei a sostenere il fumus commissi delicti e il periculum in mora; il riesame valuta la congruenza di tali elementi ma non ha sostituito l'esigenza di interesse del ricorrente.
- Le doglianze sulla motivazione di fumus e periculum devono evidenziare specifici profili di insufficienza o illogicità della decisione; contestare genericamente la tecnica argomentativa (es. taglia-incolla) senza dimostrare l'irrilevanza o l'insussistenza degli elementi probatori è in genere destinato a non incidere sulla legittimazione all'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a un versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che non emerga colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Chi agisce a titolo personale ma riveste anche una qualità societaria (es. amministratore) deve precisare la veste in cui propone l'impugnazione e dimostrare l'interesse connesso alla rimozione del vincolo; l'azione come semplice indagato non equivale automaticamente alla tutela degli interessi societari.
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