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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7996/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 11653/2017 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato la cartella di pagamento per irregolare notifica degli avvisi di accertamento. L'Agenzia deduceva che la Corte non aveva tenuto conto del decreto del Ministro della Giustizia dell'08/02/2012 (pubbl. G.U. n. 40 del 17/02/2012) che prorogava i termini per mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Roma (quindi avrebbe spostato il dies ad quem dal 6 febbraio 2012), e, in sede rescissoria, denunciava violazioni di diritto processuale e tributario: eccesso di potere dei giudici d'appello per aver introdotto questioni non dedotte (art. 112 c.p.c.) e errata applicazione dell'art. 60, comma 3, DPR 600/1973 circa il valore vincolante della residenza anagrafica versus domicilio fiscale nelle notifiche.

La decisione

Il ricorso in revocazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale che proroga i termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari è un atto amministrativo costitutivo (ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 437/1948) che deve essere prodotto dalla parte interessata e non può essere rilevato d'ufficio (principio 'iura novit curia' non applicabile). Il decreto era peraltro pubblicato sulla G.U. antecedentemente all'udienza di discussione del ricorso per cassazione, perciò l'Agenzia avrebbe dovuto produrlo (art. 372 c.p.c.); essendo mancata la produzione, non si è potuta rivedere la declaratoria di tardività. Perciò non è stata ammessa la fase rescissoria ed i motivi originari non sono stati esaminati. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente Francesco Lumia (liquidate in euro 13.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi), nulla nei confronti di Serit Sicilia s.p.a.; non si è applicato l'esonero dal contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Decreto del Ministro della Giustizia 08/02/2012 (pubbl. G.U. n. 40 del 17/02/2012)

    Proroga dei termini per mancato funzionamento degli Uffici giudiziari di Roma Capitale e dei Comuni della Provincia di Roma compresa la Corte di Cassazione

    Atto amministrativo costitutivo che accerta la chiusura/insufficiente funzionamento degli uffici e dispone la proroga dei termini; deve essere prodotto dalla parte interessata e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice

  • d.lgs. n. 437 del 1948, artt. 1 e 2

    Normativa di riferimento per la proroga dei termini per mancato funzionamento degli uffici giudiziari; il decreto ministeriale adottato in attuazione è atto costitutivo della proroga

  • art. 327 c.p.c. (vigente ratione temporis)

    Termine annuale di impugnazione della sentenza d'appello applicato nel calcolo del dies ad quem

  • legge 742/1969 (sospensione feriale)

    sospensione feriale di 46 giorni

    Incide sul computo dei termini processuali; va considerata nel calcolo della scadenza

  • d.l. n. 132/2014 (convertito) - riferimento antemodifica

    Riferimento alla normativa che ha modificato il regime precedente della sospensione feriale; qui rilevante per la determinazione del termine in vigore ratione temporis

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    Regole sul differimento del termine processuale quando il termine ordinario cade in giorno non lavorativo (es. sabato)

  • art. 112 c.p.c.

    Limiti della decisione del giudice in relazione alla domanda; la ricorrente contestava un travalicamento della domanda da parte del giudice d'appello

  • art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Disposizione relativa al domicilio fiscale e alle comunicazioni; la questione era se la notifica debba considerare la residenza anagrafica o il domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni e la comunicazione prevista dalla norma

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Capitoli di doglianza in cassazione: vizio di motivazione e violazione di norme processuali; invocati in sede di revocazione per la fase rescissoria

  • art. 372 c.p.c.

    Norma che disciplina la produzione dei documenti in udienza; la Corte ha ritenuto che l'Agenzia avrebbe dovuto produrre il decreto ministeriale già in sede di discussione

  • art. 375, primo comma, nn. 1 e 5, c.p.c. (vigente ratione temporis)

    Riferimento procedurale usato dalla Corte per valutare la definibilità della causa in ordinanza interlocutoria; qui impiegato per la rimessione in pubblica udienza

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115

    Norma sull'esenzione dal contributo unificato per le pubbliche amministrazioni; non applicata perché la parte soccombente (Agenzia) era ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

Massime di principio

  • I decreti ministeriali che prorogano termini per mancato funzionamento degli uffici giudiziari sono atti costitutivi la cui efficacia va provata dalla parte che intende avvalersene: il giudice non è tenuto a rilevarli d'ufficio.
  • Se una parte vuole che la proroga prevista da un decreto ministeriale incida sull'ammissibilità di un ricorso (termine a pena di decadenza), deve produrre il decreto in giudizio, preferibilmente già in udienza di discussione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • La mancata produzione di un documento essenziale alla verifica dell'ammissibilità (es. decreto di proroga) può comportare il rigetto della domanda di revocazione e l'impossibilità di esaminare i motivi di merito posti in fase rescissoria.
  • Nel calcolo dei termini processuali vanno considerati contemporaneamente il termine annuale vigente ratione temporis, la sospensione feriale e le regole di differimento quando la scadenza ricade in giorno non lavorativo.
  • Sulle questioni di notifica degli atti tributari occorre verificare la corrispondenza tra l'indirizzo usato per la notifica e le certificazioni anagrafiche o il domicilio fiscale; eventuali comunicazioni previste da norme tributarie (es. art. 60 DPR 600/1973) devono essere valutate secondo la loro specifica disciplina e, se rilevanti, devono essere dedotte e provate dalle parti.

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