Sentenza n. 6270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 23729 del 30 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali che, per il salvataggio di una bambina, ha attribuito la sola lode, negando una ricompensa superiore o la promozione per merito straordinario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'attribuzione della sola lode per un'azione di salvataggio compiuta il 20 agosto 2016, chiedendo il riconoscimento della promozione per merito straordinario o, in subordine, dell'encomio solenne o dell'encomio. Ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe esercitato in modo distorto la discrezionalità tecnica, omettendo di valutare la straordinarietà della condotta, violando gli artt. 70, 72 e 75 del d.P.R. n. 782/1985 e del d.P.R. n. 335/1982, nonché i criteri delle circolari ministeriali; ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, lo sviamento, l'errore di sussunzione, la disparità di trattamento e la mancata considerazione di precedenti riconoscimenti più elevati per condotte ritenute meno intense. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno, anche da perdita di chance, sostenendo che il ritardo nella definizione dei procedimenti relativi alle ricompense per il salvataggio e per l'arresto di un latitante gli avrebbe impedito di valorizzare tempestivamente tali riconoscimenti nei concorsi per vice sovrintendente degli anni 2017, 2018 e 2020, con conseguenti perdite di carriera, trattamento economico e possibilità di partecipare a successive procedure concorsuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla domanda impugnatoria, ha rilevato che la proposta del Questore era formalmente riferita a una ricompensa al merito o al valor civile e non a una promozione per merito straordinario. Il Consiglio per le ricompense, sulla base dell'istruttoria, ha ritenuto non integrati i requisiti della ricompensa al merito civile e ha attribuito d'ufficio la lode per merito di servizio, motivando con riferimento alla condotta concretamente svolta, alle capacità professionali e all'impegno profuso. La valutazione rientra nell'ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e non è risultata manifestamente illogica, irragionevole, arbitraria, travisata, carente di istruttoria o di motivazione. La promozione per merito straordinario costituisce una deroga alle ordinarie modalità di avanzamento e richiede, in interpretazione rigorosa, risultati eccezionali, servizi straordinari, capacità eccezionali, qualità idonee alla qualifica superiore o grave pericolo di vita; tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti, mentre la lode è stata considerata adeguatamente motivata. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, non essendo state dimostrate situazioni identiche o totalmente sovrapponibili. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, non essendo stata accertata l'illegittimità dell'azione amministrativa, mancava un elemento costitutivo dell'illecito aquiliano. Inoltre, la prospettata perdita di chance derivante dalla tardiva attribuzione della lode non è stata ritenuta risarcibile, anche perché il procedimento per le ricompense è d'ufficio, non è soggetto a uno specifico termine e l'interessato avrebbe potuto sollecitarne l'attivazione mediante azione avverso il silenzio, mai proposta. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
L'azione risarcitoria presuppone l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa e la sussistenza degli ulteriori elementi dell'illecito; esclusa l'illegittimità dell'atto, manca un elemento costitutivo della responsabilità della pubblica amministrazione.
art. 72 d.P.R. n. 335/1982
Consente la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario in presenza di risultati eccezionali, servizi straordinari, capacità eccezionali, qualità necessarie alla qualifica superiore o grave pericolo di vita; la disposizione va interpretata rigorosamente perché introduce una deroga alle ordinarie modalità di avanzamento.
art. 75-bis d.P.R. n. 335/1982
Costituisce il presupposto normativo della circolare che individua le ipotesi legittimanti la promozione per merito straordinario, tra cui risultati eccezionali nelle attività d'istituto e grave pericolo di vita per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
art. 134 c.p.a.
Richiamato per distinguere la giurisdizione di legittimità, nella quale il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa plausibile, dalla giurisdizione estesa al merito, ammessa solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge.
legge n. 13/1958
Richiamata quale disciplina delle ricompense al valore o al merito civile, cui era formalmente riferita la proposta del Questore.
legge n. 658/1956
Richiamata quale disciplina delle ricompense al valore o al merito civile, cui era formalmente riferita la proposta del Questore.
Massime di principio
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell'Amministrazione in materia di ricompense e avanzamenti del personale di polizia resta confinato al controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza, attendibilità, istruttoria e motivazione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa quando quest'ultima, pur opinabile, sia plausibile.
- La promozione per merito straordinario, costituendo una deroga alle ordinarie modalità di avanzamento, richiede un'interpretazione rigorosa dei relativi presupposti e un livello di eccezionalità della condotta, delle capacità o del rischio corso superiore alla normale diligenza e professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti d'istituto.
- La qualificazione formale della proposta dell'organo proponente delimita l'oggetto del procedimento: una proposta di ricompensa al merito o al valor civile non si trasforma in proposta di promozione per merito straordinario per il solo fatto che descriva la condotta come straordinaria.
- La disparità di trattamento può essere riconosciuta solo in presenza di situazioni identiche o almeno totalmente sovrapponibili; il mero richiamo a precedenti riconoscimenti più favorevoli non dimostra il vizio se non è provata la sostanziale identità delle fattispecie.
- La domanda risarcitoria per danno da attività amministrativa non può essere accolta senza l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa e degli ulteriori presupposti dell'illecito; la mera possibilità che una decisione più tempestiva avrebbe incrementato le chance di carriera non basta quando il procedimento è d'ufficio, non è soggetto a un termine specifico e l'interessato non ha attivato la tutela contro il silenzio.
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