Sentenza del 03/11/2017 n. 26140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda accertamenti sintetici relativi agli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003. L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito di G.F. valorizzando soprattutto l'acquisto di una farmacia per Euro 1.270.000, oltre ad autovetture, spese di mantenimento e canoni di locazione, ritenendo non giustificata una parte rilevante delle somme impiegate. G.F. contestava gli accertamenti deducendo, tra l'altro, l'errata applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, l'insufficienza delle prove e la provenienza delle somme da finanziamenti di terzi e da un prestito familiare. Per l'anno 2002 la Commissione tributaria regionale aveva annullato integralmente l'accertamento ritenendo che G.F. avesse agito come semplice interposto o intermediario nell'acquisto della farmacia, ma tale questione non era stata specificamente dedotta dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato i primi tre motivi del ricorso di G.F., ritenendo che l'art. 12 dello Statuto del contribuente si applichi agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e confermando l'onere del contribuente di fornire prova contraria alla presunzione dell'accertamento sintetico. Ha invece accolto il quarto motivo di G.F., stabilendo che l'atto pubblico fa piena prova del fatto che le dichiarazioni siano state rese al notaio, ma non della verità sostanziale delle dichiarazioni, che possono essere contestate senza querela di falso. Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto valutare le dichiarazioni di terzi, le scritture private e la documentazione relativa ai finanziamenti. Ha inoltre accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2002, poiché la Commissione regionale aveva annullato l'accertamento sulla base di una questione non dedotta dal contribuente, violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Le sentenze impugnate sono state cassate e le cause rinviate alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva.
La norma introduce una presunzione relativa di maggior reddito, che il contribuente può superare fornendo prova concreta e documentata della provenienza delle somme e della compatibilità delle spese sostenute con redditi già tassati, esenti o esclusi dalla formazione del reddito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
L'ambito di applicazione è circoscritto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali del contribuente.
Le garanzie procedimentali previste dall'art. 12, compreso l'obbligo di informazione e la possibilità di farsi assistere da un professionista, riguardano gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali del contribuente, non ogni forma di accertamento a tavolino o sintetico.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso dell'accertamento sintetico, la presunzione legale a favore dell'Amministrazione sposta sul contribuente l'onere di dimostrare circostanze idonee a giustificare le spese e gli incrementi patrimoniali contestati.
Codice civile, art. 2700
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.
L'efficacia privilegiata dell'atto pubblico riguarda il fatto che le dichiarazioni siano state rese davanti al pubblico ufficiale, ma non garantisce la veridicità intrinseca del contenuto delle dichiarazioni, che può essere provata o contestata con mezzi ordinari.
Codice civile, art. 112
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Nel processo tributario il giudice deve esaminare i motivi specificamente dedotti dal contribuente e non può annullare d'ufficio l'atto impositivo per ragioni diverse da quelle formulate nel ricorso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24
Il ricorso tributario deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
Il processo tributario ha natura impugnatoria: il contribuente deve indicare tempestivamente e in modo specifico le ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto, che delimitano l'oggetto del giudizio.
Codice civile, art. 2551
I terzi acquistano diritti e assumono obblighi direttamente verso l'associante.
Nel rapporto di associazione in partecipazione l'associante opera verso i terzi in nome proprio; ciò può essere rilevante per stabilire chi abbia effettivamente acquistato il bene e assunto gli obblighi contrattuali.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico, l'acquisto di un bene di elevato valore può costituire un forte indice di capacità contributiva e il contribuente deve documentare in modo puntuale la provenienza delle somme utilizzate.
- Un atto notarile prova che determinate dichiarazioni sono state rese davanti al notaio, ma non rende automaticamente incontestabile la verità sostanziale delle dichiarazioni sul prezzo, sui finanziamenti o sui pagamenti.
- Scritture private, dichiarazioni di familiari e dichiarazioni di terzi possono essere valutate dal giudice, ma normalmente hanno valore indiziario e devono essere coerenti, attendibili e supportate da ulteriori elementi documentali.
- Nel processo tributario il giudice non può fondare l'annullamento dell'accertamento su una causa non proposta dal contribuente: i motivi indicati nel ricorso delimitano il perimetro della decisione.
- La mera affermazione di essere stato un intermediario o un prestanome non è sufficiente se tale ricostruzione non è stata specificamente dedotta e provata nel processo.
- Le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente non si applicano automaticamente agli accertamenti svolti senza accessi o verifiche presso i locali del contribuente.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è definitivamente vinta da una delle parti: il giudice di rinvio deve rivalutare i punti indicati dalla Corte di cassazione secondo i principi enunciati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1241 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1555 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1560 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1562 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 3 nov 2017Sentenza del 03/11/2017 n. 1563 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →