Risoluzione n. 401 del 24/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le erogazioni liberali in denaro effettuate da una società a favore di una ONLUS sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti previsti dall’art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, quando la ONLUS destinataria opera in attività riconducibili alla beneficenza. Nel caso esaminato, il contributo della ONLUS a un Fondo speciale di solidarietà sociale è ritenuto coerente con tale ambito, con conseguente deducibilità delle somme erogate.
Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di una ONLUS
Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di una ONLUS
La risoluzione affronta il tema della deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali effettuate da ALFA S.p.A. a favore di una ONLUS costituita nel 2003 e iscritta nell’Anagrafe unica delle ONLUS dal 4 dicembre 2003. Il chiarimento riguarda in particolare le somme destinate a consentire alla ONLUS di contribuire al Fondo speciale di solidarietà sociale istituito dall’art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Quesito posto dall’istante
La società chiede se le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della ONLUS siano deducibili ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR. La questione nasce dal fatto che la ONLUS destinataria, pur operando in settori tipici delle organizzazioni non lucrative, sarebbe chiamata a contribuire a un fondo pubblico di solidarietà sociale destinato a bisogni alimentari, energetici e sanitari di cittadini meno abbienti.
Posizione del contribuente
ALFA S.p.A. sostiene la deducibilità delle erogazioni, ritenendo che l’adesione della ONLUS all’iniziativa solidaristica sia pienamente coerente con gli scopi istituzionali dell’ente. Secondo l’istante, l’attività svolta dalla ONLUS rientra nelle finalità proprie di una ONLUS e, quindi, le somme versate dovrebbero essere deducibili dal reddito d’impresa.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, secondo cui sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro, entro il limite di 2.065,83 euro o del 2% del reddito d’impresa dichiarato, effettuate a favore delle ONLUS. Viene inoltre richiamato il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1, che individua i settori nei quali le ONLUS possono operare, tra cui quello della beneficenza.
Chiarimenti sulla nozione di beneficenza
La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 292/E del 9 settembre 2002, che aveva esteso la nozione di beneficenza non solo alle prestazioni in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche a quelle finalizzate ad alleviare condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, comprese le erogazioni a favore di enti che operano direttamente verso tali persone. La stessa pronuncia aveva altresì ricondotto alla beneficenza le erogazioni gratuite verso altre ONLUS o enti pubblici operanti nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica su patologie di rilevanza sociale e degli aiuti umanitari.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, la ONLUS destinataria delle erogazioni intende contribuire al Fondo speciale di solidarietà sociale istituito dall’art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, fondo destinato al soddisfacimento di esigenze prioritariamente alimentari e, successivamente, anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. L’Agenzia ritiene che tali prestazioni di carattere erogativo siano riconducibili alle attività di beneficenza proprie delle ONLUS, in continuità con i chiarimenti già forniti dalla risoluzione n. 292/E del 2002.
Conclusione
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da ALFA S.p.A. alla ONLUS sono considerate deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, nei limiti normativamente previsti. La conclusione si fonda sul fatto che il destinatario delle somme è una ONLUS e che l’attività oggetto delle erogazioni rientra nell’ambito della beneficenza. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza dei principi enunciati nella risoluzione.
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