Sentenza n. 1073/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 21 ottobre 2025 volta a ottenere la definizione espressa del procedimento di rinnovo dell'iscrizione nella White List
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Agrigento sull'istanza con cui aveva sollecitato l'adozione di un provvedimento espresso nel procedimento amministrativo relativo al rinnovo della propria iscrizione nella White List. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha adottato, il 10 febbraio 2026, un provvedimento di iscrizione della società nella White List. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, domandando altresì la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'adozione del provvedimento di iscrizione nella White List aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, consistente nell'ottenimento di un provvedimento espresso di definizione del procedimento. Il giudice ha precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo. La Prefettura di Agrigento è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché aveva dato riscontro all'istanza soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- In un giudizio avverso il silenzio, l'adozione in corso di causa di un provvedimento espresso che definisce il procedimento e soddisfa la pretesa sostanziale del privato comporta la cessazione della materia del contendere.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora essa abbia adottato il provvedimento richiesto solo dopo la proposizione del ricorso.
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