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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1510

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1510 della Commissione, del 17 luglio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame

Normativa europea32025R1510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di specifiche partite avicole provenienti da Canada e Stati Uniti, in applicazione del quadro della normativa UE in materia di sanità animale. A seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure di abbattimento e pulizia/disinfezione adottate dalle autorità nazionali, la Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento produce sia ripristini sia sospensioni mirate dell’accesso al mercato UE per determinate zone, con inclusione di una nuova zona nel Pennsylvania. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone di Canada e Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame/selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Canada e dagli Stati Uniti, limitatamente alle zone espressamente elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Interviene a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e delle misure di contenimento adottate dai paesi terzi, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina altri prodotti o altri paesi terzi, se non per il rinvio agli elenchi aggiornati.

Aggiornamento degli elenchi UE per l’importazione di prodotti avicoli da Canada e Stati Uniti

Il regolamento modifica il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è adeguare gli elenchi alla situazione sanitaria recente, in particolare ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati da Canada e Stati Uniti e alle misure di contenimento da essi adottate.

Base normativa e ratio dell’intervento

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplina le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Secondo i considerando, l’ingresso nell’Unione è consentito solo se i prodotti provengono da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi pertinenti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi, mentre gli allegati V e XIV disciplinano, rispettivamente, il pollame e materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Focolai HPAI e valutazione della Commissione

La Commissione prende atto di un recente focolaio negli Stati Uniti nello Stato della Pennsylvania, notificato l’8 luglio 2025 e confermato il 2 luglio 2025 con RT-PCR, nonché di ulteriori informazioni aggiornate fornite dal Canada e dagli Stati Uniti sulla loro situazione epidemiologica. In particolare:

  • il Canada ha comunicato un focolaio in Saskatchewan confermato il 30 aprile 2025;
  • gli Stati Uniti hanno comunicato 101 focolai in vari Stati, confermati tra il 27 dicembre 2024 e il 27 maggio 2025.

Le autorità veterinarie dei due paesi hanno attuato una politica di abbattimento totale e, secondo quanto riferito, hanno completato le operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti infetti. La Commissione ritiene che tali garanzie siano sufficienti per rimuovere la base sanitaria delle precedenti sospensioni in relazione alle zone interessate, ferma restando la necessità di sospendere o aggiornare specifiche zone colpite dal focolaio più recente negli Stati Uniti.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 viene modificato nella parte 1, sezione B, con riferimento alle zone del Canada e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione per:

  • BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20.

Le righe di numerose zone statunitensi sono sostituite con nuove date di validità; per alcune zone la modifica comporta il ripristino o l’aggiornamento dello status sanitario. Per il Canada, la zona CA-2.265 viene sostituita con una nuova riga che indica il periodo 30.4.2025 - 6.7.2025.

È inoltre inserita una nuova zona statunitense:

  • US-2.1040, con data 2.7.2025.

Nella parte 2 dell’allegato V viene aggiunta la descrizione geografica della zona US-2.1040, riferita allo Stato della Pennsylvania, Lancaster County, come zona circolare di raggio 10 km con punto di partenza alle coordinate GPS 76.1063599°W 39.8495938°N.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404 viene modificato nella parte 1, sezione B, per le voci relative a Canada e Stati Uniti con riguardo a:

  • POU, RAT;
  • GBM.

Anche qui la zona canadese CA-2.265 e numerose zone statunitensi vengono aggiornate con nuove date di riferimento e di applicazione. Il regolamento mantiene la logica di elenchi zonali, con autorizzazioni differenziate in funzione dell’area sanitaria interessata e della categoria di prodotti.

Urgenza ed entrata in vigore

La Commissione sottolinea che le modifiche devono produrre effetto con urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti. L’articolo 2 prevede quindi che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore avicolo e per i professionisti che assistono importatori, il regolamento impone di verificare puntualmente la zona di origine della partita e la corrispondenza con gli elenchi aggiornati degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. In concreto, la liceità dell’ingresso nell’Unione dipende dall’appartenenza della zona di origine alla voce aggiornata dell’elenco e dalla categoria merceologica interessata. Le modifiche hanno effetto immediato sul piano operativo a partire dall’entrata in vigore, con impatto su certificazioni sanitarie, programmazione delle spedizioni e gestione dei rischi di blocco alle frontiere.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Base normativa e contesto sanitario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/692 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. I considerando richiamano focolai di HPAI notificati da Canada e Stati Uniti, le zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie e le politiche di abbattimento totale, nonché le operazioni di pulizia e disinfezione concluse negli stabilimenti infetti.

Aggiornamento dell’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiornate le righe relative a numerose zone degli Stati Uniti e alla zona canadese CA-2.265, con sostituzione delle rispettive date di riferimento e di fine applicazione della restrizione o dell’autorizzazione. È aggiunta inoltre la nuova zona US-2.1040. Nella parte 2 dell’allegato V è inserita la descrizione geografica della zona US-2.1040, relativa allo Stato della Pennsylvania, Lancaster County, con zona circolare di raggio 10 km a partire da un punto con coordinate GPS 76.1063599°W 39.8495938°N.

Aggiornamento dell’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci relative al Canada e agli Stati Uniti con riguardo alle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per il Canada la zona CA-2.265 è riallineata; per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose zone, con l’indicazione delle categorie interessate (POU, RAT e, per le tabelle, anche GBM) e delle date di applicazione. È aggiunta anche la zona US-2.1040.

Effetto delle misure e urgenza

La Commissione afferma che le informazioni fornite da Canada e Stati Uniti offrono garanzie adeguate circa il fatto che la situazione sanitaria alla base delle precedenti sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione, giustificando il ripristino dell’autorizzazione per le zone interessate. Al contempo, il recente focolaio negli Stati Uniti rende necessaria un’entrata in vigore urgente per evitare perturbazioni inutili degli scambi.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalecommercio agroalimentarecontrolli veterinarimalattie animali trasmissibili

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