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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di trasferimento d'autorità del militare presso una stazione dei Carabinieri, quale addetto, con soluzione alloggiativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina notificata il 24 gennaio 2026 con cui il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna ha disposto il suo trasferimento d'autorità. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare, contestando le ragioni di incompatibilità ambientale poste a fondamento del trasferimento e deducendo, in particolare, l'insufficienza dell'accertamento dei fatti e un difetto istruttorio. Il testo non esplicita ulteriori specifici motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che le ragioni di incompatibilità ambientale poste a fondamento del trasferimento risultassero sufficientemente rappresentate nel provvedimento impugnato e che non emergessero evidenti profili di difetto istruttorio nell'accertamento dei fatti sottesi al trasferimento. Ha inoltre escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso sia profili di fondatezza sufficienti a un esame sommario sia il danno grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il trasferimento d'autorità di un militare fondato su ragioni di incompatibilità ambientale non presenta un fumus sufficiente quando tali ragioni risultino adeguatamente rappresentate nel provvedimento e non emergano evidenti carenze nell'istruttoria relativa ai fatti posti a base della decisione.
  • La sospensione cautelare di un trasferimento d'autorità richiede anche la dimostrazione di un danno grave e irreparabile conseguente all'esecuzione del provvedimento; in mancanza di tale requisito, la misura cautelare deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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