Sentenza del 22/02/2018 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
La detrazione dell'IVA non spetta in caso di premio di fine anno - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, comprendente maggiori ricavi nella vendita di articoli di oreficeria, costi di leasing e manutenzione di autovetture, nonché l'indebita detrazione IVA relativa a premi di fine anno riconosciuti ai clienti. La società qualificava tali somme come sconti o abbuoni, mentre l'Ufficio le considerava contributi autonomi non collegati a specifiche operazioni imponibili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha rideterminato in 13,50 euro al grammo il prezzo di cessione degli articoli di oreficeria, confermando il recupero dei maggiori ricavi. Ha invece confermato l'illegittimità del recupero relativo ai canoni di leasing e ai costi di manutenzione delle autovetture, poiché i contratti erano stati stipulati prima della modifica normativa sulla durata minima dei leasing. Quanto ai premi di fine anno, ha dichiarato legittimo il recupero di 200.732 euro di IVA indebitamente detratta, ritenendo che le somme fossero contributi autonomi esclusi dal campo IVA e non sconti incidenti sul prezzo di singole cessioni. Le spese di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972
cessioni di denaro escluse dall'applicazione dell'IVA
Il premio di fine anno, quando costituisce un contributo autonomo non collegato causalmente a specifiche cessioni o prestazioni imponibili, è considerato una cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.
Artt. 19 e 26, D.P.R. n. 633/1972
La detrazione e la variazione dell'IVA sono ammesse per sconti o abbuoni che incidono direttamente sul prezzo delle singole operazioni, purché il relativo accordo e la sua applicazione siano adeguatamente documentati.
Cassazione, ordinanza n. 5208 del 14 febbraio 2012
Distingue lo sconto, che riduce il prezzo della singola fornitura, dal premio o bonus riconosciuto periodicamente o a fine rapporto in funzione di obiettivi commerciali.
Cassazione, ordinanza n. 815 del 6 dicembre 2016
Esclude il diritto alla detrazione IVA quando il pagamento qualificato come sconto è in realtà un premio di fine anno o un contributo autonomo, privo di collegamento con specifiche operazioni imponibili.
Disciplina della deducibilità dei canoni di leasing applicabile ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2007
La nuova durata minima richiesta per la deducibilità dei canoni non si applica ai contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2008.
Massime di principio
- Per distinguere uno sconto da un premio di fine anno occorre verificare la sostanza economica dell'operazione: lo sconto deve ridurre direttamente il prezzo di specifiche cessioni o prestazioni, mentre il premio è un contributo autonomo riconosciuto in base a risultati complessivi o per incentivare acquisti futuri.
- La detrazione o la variazione dell'IVA richiede una documentazione puntuale: devono risultare l'accordo, le fatture interessate, la percentuale o l'importo dello sconto, la base di calcolo e la relativa causale.
- Una circolare interna generica o un richiamo ad accordi verbali non è necessariamente sufficiente a dimostrare che il pagamento costituisca uno sconto fiscalmente rilevante.
- Se il premio non è collegato a singole operazioni imponibili, la somma è normalmente esclusa dal campo IVA e l'IVA indicata o detratta in relazione ad essa può essere recuperata dall'Amministrazione finanziaria.
- Nei controlli sui prezzi di trasferimento o sulla congruità dei ricavi, il giudice può ricorrere a valori di mercato e a presunzioni basate sul costo della materia prima, purché la valutazione sia motivata e coerente con le caratteristiche dei beni.
- Per la deducibilità dei leasing occorre verificare la data di stipula del contratto e la disciplina vigente in quel momento, poiché le modifiche normative possono applicarsi solo ai contratti successivi alla loro entrata in vigore.
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