Cassazione Penale, Sentenza n. 27496/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per due motivi: 1) errata individuazione del reato piu' grave ai fini del cumulo/continuazione e della determinazione della pena base (il Tribunale aveva ritenuto piu' grave il furto ex art. 624 c.p., mentre il PG denunciava che il delitto di utilizzo indebito di carte di pagamento ex art. 493-ter c.p. ha massimo edittale maggiore); 2) omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 493-ter, comma 2, c.p. (confisca delle cose che servirono a commettere il reato o, in alternativa, confisca per equivalente del valore del profitto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Ha stabilito che il reato piu' grave, ai fini della determinazione della pena base nella continuazione, è il delitto previsto dall'art. 493-ter c.p. anche ipotizzando l'estensione delle attenuanti generiche; quindi l'individuazione fatta dal Tribunale era errata. Ha inoltre affermato che la confisca prevista dall'art. 493-ter è obbligatoria e che il Tribunale ha omesso di ordinarla; la confisca può essere disposta direttamente o, se non possibile, per equivalente, previa determinazione del profitto. Per questi motivi la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla confisca e rinviata per nuovo esame (art. 623 c.p.p.), con istruzioni al giudice del rinvio per rideterminare la pena applicando i principi indicati e per disporre la confisca diretta o per equivalente.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di cui al primo comma, è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto
La confisca prevista è obbligatoria e va ordinata in sentenza; può essere disposta direttamente o, se non realizzabile, per equivalente, previa quantificazione del profitto derivante dal reato.
art. 624 cod. pen.
reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro
Norma del furto; utile nel confronto tra massimi edittali per stabilire quale reato sia piu' grave nella continuazione.
art. 623 cod. proc. pen.
Norma che consente la cassazione con rinvio quando la sentenza impugnata presenta vizi relativi al trattamento sanzionatorio che non erano appellabili; la sentenza e' annullata limitatamente a quegli aspetti e si rinvia per nuovo esame.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità, nel contesto del patteggiamento, del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero per questioni inerenti l'omessa applicazione di confisca obbligatoria; richiamata in giurisprudenza per sostenere l'obbligatorietà della confisca.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.)
Riferimento normativo sulla confisca e sulla non necessità di sequestro preventivo quando i beni sono individuabili al momento dell'esecuzione della confisca; usato in dottrina e giurisprudenza per chiarire che la confisca obbligatoria non richiede necessariamente un sequestro antecedente.
Massime di principio
- Nella continuazione la "violazione più grave" va individuata in base al massimo edittale e, a parità di massimo, al minimo edittale; l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti (e il loro confronto) deve essere considerata nella determinazione della pena da infliggere per ciascun reato.
- Le circostanze attenuanti di natura soggettiva, se fondate su elementi comuni, possono essere estese ai reati uniti dalla continuazione, salvo specifiche ragioni ostative indicate dal giudice.
- La confisca prevista espressamente dalla norma che punisce il reato è obbligatoria: il giudice deve ordinarla in sentenza o motivare la sua impossibilità; se la confisca diretta non è realizzabile, va disposta per equivalente previa determinazione del profitto.
- L'omessa applicazione di una confisca obbligatoria costituisce vizio della statuizione sanzionatoria ed è impugnabile anche dal Pubblico Ministero nei casi di patteggiamento; la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quegli effetti e rinviare per nuovo esame.
- In fase di rinvio il giudice deve rideterminare la pena tenendo conto della corretta individuazione del reato più grave, delle eventuali attenuanti/aggravanti applicabili e delle riduzioni (es. per rito abbreviato), e deve ricostruire e motivare l'eventuale ammontare del profitto per l'applicazione della confisca per equivalente.
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