Cassazione Penale, Sentenza n. 13352/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 contro i decreti di confisca di primo e secondo grado, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, che ha abrogato la previsione di cui all'art. 1, lett. a) del d.lgs. 159/2011 ("persone abitualmente dedite a traffici delittuosi"), imponeva una nuova e stringente verifica delle statuizioni di confisca. Ha indicato come "nuove" prove provvedimenti giurisdizionali (tra cui un provvedimento della Cassazione che disponeva la restituzione di alcuni beni e un provvedimento del G.i.p. di Vallo della Lucania del 24/11/2005) che, a suo avviso, sarebbero utili a riconsiderare la misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato in modo generico e non confrontatosi con le articolate argomentazioni della Corte territoriale. La Corte territoriale aveva motivato che la confisca era stata adottata in relazione all'art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011 (soggetto in grado di vivere abitualmente dei proventi di reato), norma non investita dalla pronuncia di incostituzionalità; che non vi era necessità di riconsiderare i criteri della categoria personologica; e che le "prove" indicate non erano nuove ma documenti preesistenti noti al ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto carente di specificità e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Testo unico in materia di misure di prevenzione)
art. 1, lett. a) e lett. b); art. 28
L'art. 1, lett. a) ("persone abitualmente dedite a traffici delittuosi") è stato abrogato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24/2019; l'art. 1, lett. b) (soggetti che vivono abitualmente dei proventi di reato) resta operante e costituiva la base giustificativa della confisca. L'art. 28 disciplina la revocazione per sopravvenute prove "nuove" e richiede che tali prove siano sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività della misura.
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
Ha disposto l'abrogazione della fattispecie di pericolosità prevista dall'art. 1, lett. a) d.lgs. 159/2011. La decisione non ha inciso sulla fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), che è stata invece il presupposto della confisca nel caso di specie.
Codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. c); art. 581, comma 1
Le norme procedurali richiedono che i motivi di impugnazione siano specifici e confrontino le argomentazioni della decisione impugnata; la genericità dell'impugnazione determina l'inammissibilità ai sensi degli articoli indicati.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino); Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Principio secondo cui la "prova nuova" ai fini della revocazione può essere: 1) sopravvenuta dopo la chiusura del procedimento di prevenzione; oppure 2) preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura. Non è invece nuova la prova deducibile o già dedotta nel procedimento di prevenzione, salvo forza maggiore.
Massime di principio
- Se la confisca è motivata su una fattispecie normativa non investita da una pronuncia di incostituzionalità (es. art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011), la mera abrogazione di una diversa lettera normativa (es. lett. a)) non comporta automaticamente la revoca della misura.
- In sede di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 la "nuova prova" deve essere realmente sopravvenuta o, se preesistente, deve essere incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; documenti o provvedimenti già esistenti e conoscibili non sono sufficienti.
- Il ricorso in Cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni della Corte territoriale; la genericità o la mancata confutazione delle ragioni della decisione comporta l'inammissibilità.
- La mancanza di specificità nell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende).
- Quando si impugna una misura di prevenzione per effetto di una pronuncia costituzionale, è necessario dimostrare il nesso concreto e diretto tra l'abrogazione e l'autonomia/incidenza della norma abrogata sulla motivazione della confisca.
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