Ordinanza n. 236/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 23 febbraio2024 n. 248.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 23 febbraio 2024, n. 248
Esito
La controversia
È stato proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti depositata dal ricorrente è viziata da genericità, poiché non contiene alcun riferimento né alla sentenza da ottemperare né all'autorità giudiziaria adita. La questione riguarda quindi l'ammissibilità del giudizio in relazione ai requisiti della procura speciale previsti dall'art. 40 c.p.a. e all'applicabilità del rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall'art. 39 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato che la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e che la disciplina della procura speciale e della relativa nullità contenuta nel codice del processo amministrativo è completa, senza lacune da colmare mediante il rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall'art. 39 c.p.a., richiamando il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha concesso alle parti quindici giorni per il deposito di memorie e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
requisito di ammissibilità del giudizio
La procura speciale alle liti è necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio al codice di procedura civile non opera per colmare lacune in materia di procura speciale e relativa nullità, poiché la disciplina del codice del processo amministrativo è ritenuta completa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
concede termine di giorni quindici per la produzione di memorie
Quando emerge una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire mediante memorie prima della decisione.
Massime di principio
- La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo e deve consentire di riferire l'incarico processuale alla controversia concretamente instaurata.
- La procura alle liti è generica quando non contiene alcun riferimento alla sentenza della cui esecuzione si tratta né all'autorità giudiziaria adita, con conseguente rilevanza della questione ai fini dell'ammissibilità del giudizio.
- La disciplina della procura speciale e della sua nullità contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; pertanto, il rinvio esterno al codice di procedura civile non può essere utilizzato per integrare tale disciplina in assenza di una lacuna normativa effettiva.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve concedere alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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