Cassazione Civile, Ordinanza n. 23632/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in solido, di oneri/corrispettivi di smaltimento rifiuti dovuti per la discarica di Cavallino. Il Comune, opponente in primo grado e poi appellante, sosteneva che, per effetto della disciplina sulla tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) e degli atti negoziali richiamati, l’unico soggetto tenuto alla riscossione e al riversamento delle somme fosse la società affidataria del servizio; da ciò faceva discendere sia la necessità di qualificare la posizione dei debitori come inscindibile con litisconsorzio necessario, sia la legittimità della chiamata diretta in giudizio della società nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale domanda di manleva/regresso anticipato. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 102, 269, comma 2, e 645 c.p.c. e dell’art. 49 d.lgs. 22/1997; con il secondo motivo denunciava violazione della medesima disciplina sostanziale e delle clausole del contratto d’appalto e della convenzione, insistendo sulla responsabilità esclusiva della società nei rapporti interni e sul conseguente accoglimento della manleva/regresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile la citazione diretta del terzo/coobbligato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’opponente, che conserva la posizione sostanziale di convenuto, deve chiedere nell’atto di opposizione l’autorizzazione alla chiamata del terzo, a pena di decadenza. Ha inoltre ribadito che tra condebitori solidali il rapporto processuale è scindibile e non sussiste litisconsorzio necessario; il condebitore diverso dal creditore ingiungente va considerato terzo ai fini della chiamata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché fondato sull’ammissibilità della domanda proposta contro la società. Il ricorso è stato quindi respinto; il Comune è stato condannato alle spese in favore della società resistente e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché tra condebitori solidali non sussiste litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 269, comma 2, c.p.c.
L’opponente che intenda chiamare in causa un terzo deve chiederne l’autorizzazione nell’atto di opposizione, altrimenti incorre in decadenza rilevabile d’ufficio.
art. 645 c.p.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente mantiene la posizione sostanziale di convenuto e gli si applicano le preclusioni proprie di tale rito, incluso il regime della chiamata del terzo.
art. 107 c.p.c.
La chiamata del soggetto diverso dal creditore ingiungente può avvenire, se del caso, solo previa autorizzazione del giudice.
art. 49 d.lgs. 22/1997
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo della società di riscossione e pagamento; la Corte non affronta il merito sostanziale, perché il secondo motivo resta assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente conserva la posizione sostanziale di convenuto e, se intende coinvolgere un terzo diverso dal creditore ingiungente, deve chiederne l’autorizzazione nell’atto di opposizione; la citazione diretta del terzo è tardiva e determina decadenza rilevabile d’ufficio.
- La costituzione del terzo chiamato non sana la decadenza derivante dalla mancata richiesta di autorizzazione, perché il principio del raggiungimento dello scopo opera per vizi di forma, non per l’inosservanza di termini perentori.
- Tra condebitori solidali il rapporto processuale è scindibile e non sussiste litisconsorzio necessario: il creditore può agire o proseguire contro uno solo dei debitori, e l’eventuale rapporto interno tra debitori non altera questa regola processuale.
- La qualificazione sostanziale del rapporto interno tra più debitori non consente di eludere il regime processuale della chiamata del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; anche il condebitore asseritamente principale resta, ai fini processuali, un terzo da chiamare con autorizzazione del giudice.
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