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Sentenza

Sentenza n. 1796/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento del contingente complessivo di 12 unità di personale dirigenziale di livello non generale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, nei profili: n. 9 dirigenti per l'area amministrativa, contabile e consolare (Codice 01); n. 3 dirigenti per l'area della promozione culturale (Codice 02), nella parte in cui a pag. 7 esclude dalla partecipazione le persone non vedenti, previa sospensione dell'efficacia e per l'accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione al suddetto concorso pubblico.

Giustizia amministrativa202413983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso pubblico per il reclutamento di 12 dirigenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella parte in cui escludeva dalla partecipazione le persone non vedenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, qualificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), della l. 138/2001, ha impugnato la clausola del bando che escludeva dalla partecipazione al concorso le persone non vedenti. Ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, chiedendo l’annullamento della clausola, la sospensione cautelare dell’efficacia del bando e l’accertamento del proprio diritto a partecipare al concorso. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 172, per carenza del fumus boni iuris. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha comunque consentito alla ricorrente di partecipare al concorso; la candidata, tuttavia, non ha superato la prova scritta e non è stata ammessa alla prova orale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, accogliendo l’eccezione della difesa erariale. L’interesse della ricorrente alla decisione sull’impugnazione della clausola escludente è venuto meno poiché l’Amministrazione le ha consentito di partecipare al concorso. Inoltre, la mancata superazione della prova scritta e la conseguente non ammissione alla prova orale hanno escluso ogni utilità concreta e attuale di una pronuncia sulla legittimità della clausola del bando. Il giudizio si è quindi definito in rito, senza esame nel merito dei vizi dedotti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’esito processuale e della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), l. 138/2001

    La disposizione è richiamata per la qualificazione della condizione della ricorrente quale persona non vedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare una clausola di bando deve permanere sino alla decisione e deve tradursi in un’utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale annullamento dell’atto.
  • Quando l’amministrazione consente comunque al candidato di partecipare alla procedura selettiva, viene meno l’interesse all’impugnazione della clausola che ne impediva la partecipazione, salvo che residui una concreta utilità ulteriore.
  • La mancata superazione della prova scritta e la conseguente esclusione dalla fase orale possono determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull’impugnazione della clausola di ammissione o esclusione, se l’eventuale pronuncia favorevole non è più idonea a produrre un’utilità concreta per il candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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