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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34153/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il sequestro si fondava su presunte operazioni inesistenti consistenti in cinque fatture emesse dalla Neo s.r.l.s. verso la Empire Building (tre nel 2015 e due nel 2016). La ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e mancata valutazione dei documenti prodotti dalla difesa che dimostrerebbero la genuinità delle operazioni e l'effettiva esistenza dei trasporti e dei ponteggi presi a noleggio; 2) errata valutazione del periculum in mora da parte del Tribunale che avrebbe ritenuto sufficiente la mera confiscabilità astratta dei beni, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36959/2021 (sentenza Ellade)

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile (richiesta di nuovo apprezzamento probatorio e valutazione dei documenti, materia non sindacabile in cassazione salvo motivazione meramente apparente). Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale ha interpretato erroneamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 36959/2021 ritenendo che l'obbligo motivazionale riguardasse solo i sequestri finalizzati alle confische di cui all'art. 240 c.p. La Corte ha affermato che il principio Ellade ha valenza trasversale e si applica anche ai sequestri finalizzati alla confisca obbligatoria (diretta o per equivalente) ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Ne consegue che il provvedimento di sequestro deve contenere, oltre alla valutazione della confiscabilità, una concisa motivazione circa il periculum in mora ossia le ragioni per cui non è possibile attendere la definizione del giudizio (rischio di dispersione, alterazione, deterioramento o alienazione del bene). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per una rivalutazione del periculum in conformità ai principi indicati

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina il reato fiscale (danno all'Erario) che ha dato titolo al sequestro e alla confisca del profitto del reato; costituisce il fatto-reato oggetto della misura ablativa

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la confisca diretta e per equivalente del profitto del reato fiscale; la Corte precisa che, sebbene la confisca sia 'obbligatoria' dopo condanna, il sequestro preventivo finalizzato a tale confisca richiede comunque motivazione specifica circa il periculum in mora

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza, richiamata dalla Corte, impone che il provvedimento contenga la concisa motivazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo (periculum in mora), rapportata alle caratteristiche del bene

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca facoltativa/obbligatoria che non può assumere, di per sé, il ruolo di parametro esclusivo per esentare dall'onere motivazionale il sequestro preventivo; la Corte esclude che la qualificazione normativa della confisca possa giustificare un automatismo nella motivazione del sequestro

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (sentenza Ellade)

    Principio di diritto secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, con valore trasversale rispetto alle diverse tipologie di confisca; non è sufficiente la sola affermazione di astratta confiscabilità

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la mancanza o l'apparenza della motivazione può integrare vizio che legittima la censura in cassazione quando renda incomprensibile l'iter logico-giustificativo

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale alle sole questioni di violazione di legge, delimitando il sindacato sulla motivazione salvo che questa sia meramente apparente

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: qui richiamata in relazione alla censura sul periculum e alla richiesta di annullamento per violazione di legge

  • Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022 (Beni) e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022 (Moretti)

    Successive pronunce della Corte che hanno ribadito il principio secondo cui anche il sequestro finalizzato a confisca obbligatoria deve contenere motivazione specifica sul periculum in mora e che non può risultare sufficiente la mera affermazione di confiscabilità

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche obbligatoria o per equivalente) richiede una motivazione specifica circa il periculum in mora: non basta la sola indicazione dell'astratta confiscabilità del bene
  • La distinzione formale tra confisca 'obbligatoria' e 'facoltativa' non esonera il giudice dell'onere di spiegare perché è necessario anticipare l'effetto ablativo prima della decisione definitiva
  • Per giustificare il periculum in mora occorre indicare ragioni concrete e rapportate alla natura del bene (rischio di dispersione, alienazione, deterioramento, utilizzo), modulando la motivazione in funzione delle caratteristiche dell'oggetto sequestrato
  • In cassazione i profili di merito e la rivalutazione probatoria sono in gran parte inammissibili; tuttavia, la motivazione del provvedimento può essere sindacata se risulta meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
  • Per la difesa è utile documentare concretamente l'assenza dei rischi indicati dal giudice (es. prove di regolare attività, documenti sul trasporto, flussi di pagamento, titolarità dei mezzi) e contestare l'insufficienza della motivazione circa il periculum
  • Per il pubblico ministero e per il giudice del riesame: quando si dispone un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, occorre motivare in modo conciso ma specifico le ragioni della necessità anticipatoria, evitando formule generiche basate solo sulla qualificazione normativa della confisca

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