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Interpello

Risposta n. 42 del 23/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente riteneva corretto comunicare direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza gli importi liquidati, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973, senza ulteriori adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Obbligo di trasmissione telematica della CU ordinaria per compensi accessori corrisposti da una PA diversa dal sostituto principale

Il quesito

Se, per compensi accessori liquidati da un ufficio di una pubblica amministrazione a dipendenti di un'altra amministrazione, sia sufficiente la comunicazione al sostituto principale oppure se l'ufficio che paga i compensi debba anche compilare e trasmettere la CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, oltre a comunicare i dati al sostituto principale per consentire il conguaglio e il rilascio della CU, l'ente che corrisponde compensi accessori deve anche trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la CU ordinaria. Tale obbligo è generalizzato per chi eroga compensi soggetti a ritenuta alla fonte e non è escluso dal fatto che i dati siano già stati inviati al sostituto principale.

Obbligo di trasmissione telematica della CU ordinaria per compensi accessori corrisposti da una PA diversa dal sostituto principale

L'interpello riguarda il trattamento fiscale e gli adempimenti certificativi connessi a compensi accessori corrisposti da un'amministrazione pubblica diversa da quella che eroga il trattamento principale. Il tema centrale è se la comunicazione dei dati al sostituto d'imposta principale esaurisca gli obblighi dell'ente erogatore oppure se permanga anche l'obbligo di trasmissione telematica della Certificazione Unica ordinaria all'Agenzia delle Entrate.

Fattispecie e contesto

L'istante descrive il pagamento di compensi accessori derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 105 del 26 giugno 2015, dovuti al personale dipendente da pubbliche amministrazioni indicate come BETA e liquidati dall'ufficio ALFA. L'ufficio erogante afferma di utilizzare gli strumenti digitali previsti dalla normativa per inviare direttamente alle amministrazioni interessate una comunicazione degli importi liquidati al personale dipendente, ai fini degli adempimenti fiscali e previdenziali.

L'istante segnala inoltre che BETA, con una nota allegata all'istanza, ha rappresentato due diverse modalità operative:

  • per i compensi liquidati nel 2017, BETA avrebbe provveduto direttamente a inserirli nella CU 2018 del proprio personale;
  • per i compensi liquidati nel corso del 2018, BETA avrebbe invece indicato che sarebbe ALFA a dover procedere direttamente alla compilazione di apposite CU, secondo le istruzioni operative CU 2018 dell'Agenzia delle Entrate.

Quesito del contribuente

L'interpellante chiede, in sostanza, se la procedura da esso adottata, consistente nella comunicazione dei dati all'amministrazione di appartenenza del dipendente ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973, sia corretta anche alla luce delle diverse indicazioni ricevute da BETA.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama innanzitutto l'art. 51 del TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, comprensivi anche dei compensi di natura accessoria.

Richiama poi l'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, che prevede la ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulle somme imponibili corrisposte al momento del pagamento.

Per chiarire la distinzione tra compensi fissi e continuativi e compensi accessori, l'Agenzia fa riferimento:

  • alla risoluzione n. 354/E del 13 novembre 2002;
  • alla circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, par. 4.2;
  • alla risoluzione n. 23/E del 6 marzo 2000.

In tali documenti rientrano tra le somme non aventi carattere fisso e continuativo, tra l'altro, mensilità aggiuntive, missioni, lavoro straordinario e ogni altra corresponsione eventuale ed eccezionale nel periodo di paga.

L'Agenzia richiama inoltre l'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, relativo alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. La norma prevede che:

  • gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo effettuino il conguaglio entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla cessazione del rapporto, se anteriore all'anno;
  • ai fini del conguaglio, i soggetti che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo debbano comunicare agli uffici predetti, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, e delle ritenute effettuate.

Tale disciplina è stata già chiarita dalla risoluzione n. 271/E del 2008, che ha precisato che la comunicazione dei dati al sostituto principale lo mette nelle condizioni di effettuare il conguaglio e di rilasciare al contribuente una certificazione comprensiva di tutti gli emolumenti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973 trasmettendo direttamente alle pubbliche amministrazioni interessate la comunicazione degli importi liquidati al proprio personale dipendente.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia afferma che, nel caso di specie, ALFA, in relazione alle somme non aventi carattere fisso e continuativo, deve operare la ritenuta prevista dall'art. 29, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 600/1973 e deve, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, trasmettere al sostituto d'imposta principale entro il 12 gennaio dell'anno successivo i dati relativi ai compensi accessori corrisposti, così da consentire al sostituto principale il corretto conguaglio e il successivo rilascio della CU.

L'Agenzia osserva che tale disciplina è recepita nelle istruzioni al modello CU 2018, par. 2.5, applicabile in via generale ogni volta che l'amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia diversa da quella che eroga il trattamento fisso. In tale ipotesi, il sostituto che paga i compensi accessori non deve rilasciare una CU al percettore, ma deve comunque inviare una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate, barrando il punto 613, così da attestare che i dati sono stati trasmessi al sostituto principale e da consentire a quest'ultimo il conguaglio.

Quanto all'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della CU ordinaria, l'Agenzia precisa che si tratta di un obbligo generalizzato introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 175/2014, che ha inserito il comma 6-quinquies nell'art. 4 del d.P.R. n. 322/1998. L'obbligo grava su chi eroga compensi soggetti a ritenuta alla fonte e prevede, per i redditi confluenti nella dichiarazione precompilata, l'invio entro il 7 marzo dell'anno successivo; per i redditi esenti o comunque non destinati alla precompilata, il termine coincide con quello di presentazione del modello 770.

Conclusioni operative

La conclusione dell'Agenzia è netta: la comunicazione dei dati al sostituto d'imposta principale, pur necessaria per consentire il conguaglio e il rilascio della CU comprensiva di tutti gli emolumenti, non esonera l'istante dall'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la CU ordinaria. L'adempimento è dovuto da entrambi i sostituti d'imposta nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina richiamata.

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