Risposta n. 41 del 23/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che gli interessi corrisposti da persone fisiche debbano essere tassati con l’aliquota convenzionale del 12,50% e che la stessa possa essere indicata direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Applicazione della Convenzione Italia-Svizzera agli interessi corrisposti da persone fisiche residenti in Italia a una banca svizzera non stabile organizzata in Italia
Il quesito
La banca svizzera chiede se gli interessi percepiti da persone fisiche residenti in Italia possano beneficiare dell’aliquota convenzionale del 12,50% prevista dalla Convenzione Italia-Svizzera e se tale aliquota possa essere applicata direttamente in dichiarazione IRES, anche quando non vi sia un sostituto d’imposta italiano.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile il trattamento convenzionale del 12,50% anche agli interessi pagati da privati non sostituti d’imposta, perché la Convenzione limita l’imposta dello Stato della fonte senza subordinare il beneficio alla presenza di un sostituto. La banca può quindi applicare direttamente l’aliquota del 12,50% nel Modello Redditi SC 2018, Quadro RN, rigo RN7, colonna 2.
Applicazione della Convenzione Italia-Svizzera agli interessi corrisposti da persone fisiche
L’interpello riguarda una banca residente in Svizzera, priva di stabile organizzazione in Italia, che concede finanziamenti a soggetti residenti in Italia. Il tema centrale è il corretto trattamento fiscale degli interessi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, con particolare riferimento all’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.
Fattispecie e contesto
La banca svolge attività di finanziamento verso due categorie di soggetti residenti in Italia:
- soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che operano come sostituti d’imposta;
- persone fisiche.
Per i finanziamenti concessi agli imprenditori, gli interessi corrisposti alla banca nei periodi d’imposta 2011-2017 sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Per gli interessi relativi ai finanziamenti concessi alle persone fisiche, invece, non è stata applicata alcuna ritenuta.
La banca aveva inizialmente ritenuto, erroneamente, che tali redditi non dovessero essere tassati in Italia e per questo non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2011-2015. Successivamente ha presentato nel 2017 le dichiarazioni relative ai periodi 2011-2015 e al 2016, provvedendo al versamento delle imposte, degli interessi e, ove dovute, delle sanzioni.
Per il periodo d’imposta 2017, la banca chiede indicazioni sul corretto comportamento da adottare con riferimento agli interessi percepiti dalle persone fisiche residenti in Italia.
Quesito del contribuente
La banca chiede conferma che:
- l’aliquota del 12,50% prevista dall’articolo 11 della Convenzione Italia-Svizzera possa applicarsi anche agli interessi corrisposti da persone fisiche residenti in Italia;
- l’aliquota convenzionale possa essere applicata direttamente dalla banca nella propria dichiarazione dei redditi ai fini IRES.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo l’istante, gli interessi percepiti dalle persone fisiche devono essere assoggettati all’aliquota convenzionale del 12,50% e tale aliquota può essere applicata direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Normativa domestica richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 151, comma 1, del TUIR, secondo cui il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Il comma 2 rinvia all’articolo 23 del TUIR per individuare i redditi prodotti in Italia.
Viene inoltre richiamato l’articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di capitale, inclusi gli interessi, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e di altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
Secondo l’Agenzia, in base alla normativa interna, gli interessi pagati da residenti in Italia alla banca svizzera sono imponibili in Italia. In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, anche se prodotti nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Quando però gli interessi non sono corrisposti da un sostituto d’imposta, il soggetto non residente che svolge attività commerciale deve assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando la dichiarazione.
Convenzione Italia-Svizzera richiamata
L’Agenzia richiama la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.
L’articolo 11, paragrafo 1, stabilisce il principio generale per cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del percettore. Il paragrafo 2 prevede tuttavia che gli interessi possano essere tassati anche nello Stato della fonte, ma se il percettore è l’effettivo beneficiario, l’imposta applicata non può superare il 12,5% dell’ammontare degli interessi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la disposizione convenzionale attribuisce allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente, limitandone l’intensità al 12,5%, senza prevedere che l’aliquota ridotta sia applicabile solo quando il pagamento sia effettuato da un sostituto d’imposta.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, il beneficio convenzionale spetta anche con riferimento agli interessi corrisposti da privati privi della qualifica di sostituto d’imposta. La banca può dunque applicare l’aliquota del 12,50% direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Conclusioni operative
Per gli interessi percepiti nel periodo d’imposta 2017 a fronte dei finanziamenti concessi a persone fisiche residenti in Italia, la banca può:
- beneficiare dell’aliquota convenzionale del 12,50% prevista dall’articolo 11 della Convenzione Italia-Svizzera;
- indicare direttamente tale aliquota nel Modello Redditi SC 2018, Quadro RN, rigo RN7, colonna 2.
L’interpello conferma quindi che il trattamento convenzionale si applica anche in assenza di un sostituto d’imposta italiano, purché ricorrano le condizioni previste dalla Convenzione.
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