Risposta n. 43 del 23/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che il limited partner unico rappresenti comunque una pluralità di investitori perché controllato dalla ZZZ Monetary Authority; ritiene inoltre che il Fondo Alfa sia un patrimonio separato con finalità analoghe ai fondi italiani, gestito autonomamente da un Advisor indipendente e sottoposto a vigilanza SEC, per cui i proventi del fondo immobiliare italiano non dovrebbero essere assoggettati a ritenuta.
Regime fiscale dei proventi da partecipazione indiretta di un fondo estero in un fondo immobiliare italiano e verifica dei requisiti OICR
Il quesito
La società lussemburghese istante chiede se i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta del Fondo Alfa in un fondo immobiliare italiano possano beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 3, del DL n. 351/2001 e, in particolare, se il Fondo Alfa soddisfi i requisiti di OICR (pluralità di investitori, quote, politica di investimento predeterminata, autonomia gestionale e vigilanza prudenziale) anche quando le quote siano sottoscritte da un solo soggetto controllato da un’autorità statale estera e se la vigilanza prudenziale debba sussistere in capo all’Advisor o anche al GP.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che lo Stato di ZZZ, essendo in white list, sia un investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera f), del DL n. 78/2010; pertanto il fondo immobiliare italiano partecipato indirettamente può essere considerato "fondo istituzionale" senza necessità della pluralità dei partecipanti. Inoltre, il Fondo Alfa può essere considerato soggetto a vigilanza prudenziale negli USA se l’Advisor è controllato dalla SEC, senza che ciò debba sussistere anche in capo al GP. Di conseguenza, i proventi della partecipazione indiretta del Fondo Alfa non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del DL n. 351/2001.
Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani
L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di un fondo estero in un fondo immobiliare italiano. Il tema centrale è la verifica dell’applicabilità del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, alla luce della struttura del veicolo estero e dei requisiti richiesti per qualificare un organismo come OICR estero.
Fattispecie rappresentata
La società istante è una società lussemburghese, fiscalmente residente in Lussemburgo, costituita per detenere il 100% delle quote di un fondo immobiliare italiano speculativo chiuso riservato a investitori qualificati, denominato Fondo Beta, gestito da una SGR italiana.
La partecipazione al fondo italiano avviene indirettamente tramite una catena societaria che culmina nel Fondo Alfa, una limited partnership costituita alle Isole Cayman, promossa e gestita da una società quotata al NYSE. Il Fondo Alfa è, a sua volta, controllato da un organismo che gestisce le riserve ufficiali dello Stato di ZZZ, attraverso una limited company e ulteriori società lussemburghesi.
La gestione del Fondo Alfa è affidata a un Advisor statunitense, autorizzato e regolato dalla SEC, che opera in autonomia e indipendenza rispetto agli investitori sulla base di un advisory agreement. Secondo quanto rappresentato, l’Advisor assume la responsabilità sostanziale della gestione e delle decisioni di investimento, insieme al general partner.
Quesito del contribuente
L’istante chiede chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione indiretta al fondo immobiliare italiano e, in particolare, sulla spettanza dell’esenzione di cui all’articolo 7, comma 3, del DL n. 351/2001.
Il dubbio interpretativo riguarda in particolare i requisiti che connotano un OICR:
- pluralità di investitori;
- suddivisione in quote;
- politica di investimento predeterminata;
- gestione nell’interesse dei partecipanti ma in autonomia da questi;
- vigilanza prudenziale da parte di un’autorità terza.
In relazione alla pluralità di investitori, l’istante chiede se il requisito sia soddisfatto anche quando le quote del fondo estero siano sottoscritte interamente da un solo limited partner, ritenendo che tale soggetto rappresenti comunque una pluralità di investitori perché controllato dalla ZZZ Monetary Authority.
Quanto alla vigilanza prudenziale, chiede se sia sufficiente verificare tale requisito in capo all’Advisor oppure se debba sussistere anche, o esclusivamente, in capo al GP.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo l’istante, il limited partner unico non escluderebbe la pluralità degli investitori, poiché il soggetto che sottoscrive le quote sarebbe integralmente controllato dalla ZZZ Monetary Authority, ente che tutela la stabilità valutaria e bancaria e gestisce le riserve ufficiali dello Stato di ZZZ.
L’istante ritiene inoltre che il Fondo Alfa sia un patrimonio separato raccolto da una pluralità di investitori, gestito autonomamente da un gestore terzo indipendente e sottoposto alla supervisione della SEC. Aggiunge che sia il Fondo Alfa sia il relativo gestore sono costituiti in Paesi che consentono l’adeguato scambio di informazioni con l’Italia e che le finalità di investimento sono analoghe a quelle dei fondi comuni italiani.
Da ciò conclude che i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano non dovrebbero essere assoggettati alla ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 7, comma 1, del DL n. 351/2001.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 1, lettere j) e k), del TUF, che definisce rispettivamente il fondo comune di investimento e l’OICR, evidenziando le caratteristiche essenziali della gestione collettiva del risparmio: raccolta presso una pluralità di investitori, gestione in monte nell’interesse degli investitori, autonomia dei gestori e politica di investimento predeterminata.
Richiama poi l’articolo 32 del DL n. 78/2010, che estende il regime fiscale dei fondi immobiliari anche ai fondi partecipati esclusivamente da determinati investitori istituzionali, i cosiddetti “fondi istituzionali”. In tale ambito, viene citata la circolare n. 2/E del 2012, secondo cui ai fondi istituzionali si applica l’intero regime fiscale del DL n. 351/2001 indipendentemente dalla verifica dell’autonomia gestionale e della pluralità dei partecipanti.
L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 10, comma 5, del DL n. 147/2015, che, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 168-bis del TUIR, rinvia alla white list di cui al DM 4 settembre 1996 e successive modifiche.
Per il regime di non imponibilità dei proventi, viene richiamato l’articolo 7, comma 3, del DL n. 351/2001, che prevede l’esenzione per i proventi percepiti da:
- fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati o territori white list;
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Vengono infine richiamate la circolare n. 2/E del 2012 e le risoluzioni n. 54/E del 2013 e n. 78/E del 2017, che chiariscono, rispettivamente, la nozione di OICR estero, l’estensione dell’esenzione anche alla partecipazione indiretta tramite veicoli societari e il requisito della vigilanza prudenziale in presenza di gestori soggetti a controllo SEC.
Valutazione dell’Agenzia sulla pluralità dei partecipanti
L’Agenzia osserva che, poiché lo Stato di ZZZ rientra tra i Paesi della white list, esso integra la categoria degli investitori istituzionali prevista dall’articolo 32, comma 3, lettera f), del DL n. 78/2010.
Ne deriva che il fondo immobiliare italiano partecipato indirettamente dallo Stato di ZZZ può essere considerato un “fondo istituzionale”. Per tale ragione, ai fini dell’applicazione del regime fiscale dei fondi immobiliari, non è necessario che ricorra il requisito della pluralità dei partecipanti.
Valutazione dell’Agenzia sulla vigilanza prudenziale
Con riferimento al Fondo Alfa, l’Agenzia rileva che esso ha finalità di investimento analoghe a quelle dei fondi comuni italiani e che, pur essendo strutturato come partnership, può essere considerato soggetto a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti a condizione che l’Advisor incaricato della gestione degli investimenti sia sottoposto al controllo della SEC.
In tale scenario, non è necessario che il requisito della vigilanza prudenziale sussista anche in capo al general partner. La verifica richiesta si concentra quindi sull’Advisor quale soggetto effettivamente incaricato della gestione.
Applicazione del regime di non imponibilità
L’Agenzia richiama la risoluzione n. 54/E del 2013 per affermare che l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 3, del DL n. 351/2001 opera non solo in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche quando l’investitore estero partecipi in via totalitaria, insieme ad altri investitori esteri con i medesimi requisiti, in un veicolo societario che realizza l’investimento, purché anche tali veicoli siano residenti in Paesi white list.
Sulla base della struttura descritta, il Fondo Alfa è considerato un patrimonio separato raccolto da un veicolo interamente controllato dallo Stato di ZZZ e gestito autonomamente da un gestore terzo indipendente, sottoposto alla supervisione SEC. In tale contesto, ricorrendo i presupposti indicati, i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta del Fondo Alfa nel fondo immobiliare italiano non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del DL n. 351/2001.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude quindi che:
- lo Stato di ZZZ, essendo incluso nella white list, è un investitore istituzionale;
- il fondo immobiliare italiano partecipato indirettamente può essere qualificato come fondo istituzionale;
- non è necessario verificare la pluralità dei partecipanti;
- la vigilanza prudenziale è soddisfatta se l’Advisor è soggetto al controllo della SEC, senza che ciò debba sussistere anche in capo al GP;
- i proventi percepiti dal Fondo Alfa in via indiretta non sono assoggettati a ritenuta alla fonte.
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