Cassazione Civile, Ordinanza n. 20165/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di pagamento e da una cartella di pagamento per accise, interessi e indennità di mora relativi a prodotti petroliferi denaturati destinati, secondo l'amministrazione, a usi non agevolati. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario di primo grado, che aveva rigettato il ricorso. In appello la decisione era stata riformata non nel merito, ma per l'accoglimento dell'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva due motivi: 1) violazione del giudicato interno e delle norme processuali tributarie, sostenendo che la CTR non potesse dichiarare tardivo il ricorso di primo grado perché su tale punto si sarebbe formato giudicato con la sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme sulla notifica della cartella e falsa applicazione delle disposizioni richiamate, sostenendo che il termine per impugnare dovesse decorrere non dalla data indicata come perfezionamento della notifica della cartella, ma dal ricevimento della raccomandata informativa, avvenuto il 14 dicembre 2011, con conseguente tempestività del ricorso di primo grado notificato il 10 febbraio 2012.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse un giudicato espresso sulla questione della tempestività del ricorso di primo grado, osservando che il giudice tributario di primo grado non si era pronunciato sull'eccezione di inammissibilità. Ha quindi ribadito che la decadenza dal diritto di agire in giudizio nel processo tributario è rilevabile d'ufficio, salvo solo il giudicato interno espresso. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per novità, perché la specifica questione del perfezionamento della notifica in relazione alla raccomandata informativa non risultava adeguatamente dedotta nei gradi precedenti, oltre che carente di specificità e autosufficienza. In ogni caso, la doglianza è stata ritenuta infondata nel merito: in caso di notificazione ex art. 140 c.p.c., applicabile anche alla cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, il perfezionamento per il destinatario avviene con il ricevimento della raccomandata informativa oppure, se ciò non avviene prima, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato ostacola la rivalutazione della questione solo se si è formato un giudicato espresso sulla specifica statuizione; il giudicato implicito non basta a precludere la rilevabilità d'ufficio della decadenza in materia tributaria.
art. 54 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e alle preclusioni del processo tributario.
art. 23 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e al regime processuale del giudizio tributario.
art. 2969 c.c.
La decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo giudicato espresso.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la notifica della cartella, nei casi di irreperibilità relativa, si applica il meccanismo dell'art. 140 c.p.c. nel combinato disposto con l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
art. 140 c.p.c.
La notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, o comunque dopo dieci giorni dalla sua spedizione se anteriore non vi è ritiro; la sola spedizione non basta.
art. 60, comma 1, lettera e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari, letta in combinazione con l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e con l'art. 140 c.p.c.
art. 60, comma 1, alinea, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Concorre a fondare l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. alla notifica della cartella in caso di irreperibilità relativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la decadenza dall'azione per tardiva impugnazione è rilevabile d'ufficio, essendo questione sottratta alla disponibilità delle parti; ciò vale anche in cassazione, salvo che sulla specifica questione si sia formato un giudicato espresso.
- Il giudicato interno idoneo a precludere la rilevazione d'ufficio deve essere espresso sulla questione, non essendo sufficiente un giudicato meramente implicito.
- Chi deduce in cassazione l'erroneità del giudizio sulla tempestività dell'impugnazione deve indicare con precisione il fatto processuale rilevante e la cronologia della notifica, altrimenti il motivo è inammissibile per novità e difetto di specificità.
- Nelle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario richiede il ricevimento della raccomandata informativa, oppure, in mancanza, il decorso di dieci giorni dalla spedizione; la sola spedizione non è sufficiente.
- Per la notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, si applica il regime dell'art. 140 c.p.c. nel combinato disposto con le norme speciali tributarie richiamate.
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