Sentenza n. 2710/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso alle relate di notifica delle cartelle di pagamento relative alla situazione debitoria complessiva del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il 20 maggio 2026 documenti tributari relativi alla propria situazione debitoria complessiva, ottenendone solo una parte. L’Agenzia, con comunicazione del 19 giugno 2026, aveva ritenuto generica la richiesta delle copie delle relate di notifica e aveva richiesto una nuova istanza con l’indicazione dei numeri identificativi delle cartelle. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo il diritto all’ostensione integrale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente precisa, per categoria, la richiesta delle relate di notifica degli atti relativi al dettaglio della situazione debitoria complessiva, da leggere insieme alle contestuali richieste concernenti la situazione debitoria e l’estratto di ruolo. Il contribuente non poteva conoscere i numeri identificativi delle cartelle, mentre tali dati erano nella disponibilità dell’Agenzia, che poteva individuare i documenti richiesti. Il diniego per genericità e l’onere di presentare una nuova istanza contrastano con il divieto di aggravamento del procedimento e con i principi di collaborazione e buona fede. Il TAR ha annullato il diniego parziale e ordinato l’ostensione della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Spese a carico dell’Agenzia: euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel consentire l’accesso ai dati tributari (Cons. St., Adl. Pl., 25 settembre 2020, n. 21), ivi incluse le cartelle di pagamento (Cons. St., Ad. pl., 14 marzo 2022, n. 4)
Il diritto di accesso documentale può riguardare i dati tributari e le cartelle di pagamento.
art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973
il concessionario, ai sensi dell’art. 26, c. 5, D.P.R. n. 602/1973, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
Il concessionario deve conservare copia della cartella di pagamento anche quando la notificazione sia avvenuta con modalità semplificate tramite raccomandata postale.
art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 241/1990
A fronte di una simile richiesta, il diniego di ostensione per genericità, con onere a carico del ricorrente di inviare all’Agenzia resistente una nuova richiesta che indicasse puntualmente le cartelle di pagamento oggetto della rinnovata istanza ostensiva, si pone in insanabile contrasto con il divieto di aggravamento del procedimento e con i princìpi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra amministrazione e cittadino (art. 1, c. 2 e 2-bis, l. n. 241/1990).
Quando l’istanza individua in modo sufficientemente preciso i documenti per categoria e i dati identificativi sono nella disponibilità dell’amministrazione, questa non può imporre una nuova istanza puntuale, aggravando il procedimento e violando collaborazione e buona fede.
Massime di principio
- Un’istanza di accesso è sufficientemente determinata quando identifica i documenti richiesti per categoria e il relativo oggetto emerge dal suo contenuto complessivo, anche letto insieme alle altre richieste presentate contestualmente.
- L’amministrazione non può respingere per genericità un’istanza che consenta di individuare i documenti richiesti utilizzando informazioni già nella propria disponibilità, né può addossare al richiedente l’onere di indicare dati identificativi che questi non conosce ma che l’amministrazione possiede.
- Il diniego per genericità che imponga la presentazione di una nuova istanza, nonostante i documenti siano identificabili dall’amministrazione, viola il divieto di aggravamento del procedimento e i principi di collaborazione e buona fede.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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