Sentenza n. 7277/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento a) della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, unitamente all’Allegato 1 approvato con la predetta determina, in parte qua relativamente alla posizione della ricorrente; di ogni altro atto presupposto o connesso, ed in particolare: b) del Decreto del Ministero della Salute assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze datato 06/07/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/09/2022), ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, ivi comprese le tabelle ad esso allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; c) della circolare del Ministero della Salute datata 29/07/2019, prot. n. 22413, contenente “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; d) dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome assunta il 14.09.2022; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022; f) del Decreto del Ministero della Salute datato 06/10/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; g) dell’Accordo adottato in data 07/11/2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 181/CSR), denominato “Accordo ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”; h) per quanto occorra, della deliberazione n. 449 del 16/09/2019 del Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, contenente la ricognizione della spesa sanitaria per i dispositivi medici relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente integrato e modificato, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, della Costituzione; e previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità dell’art. 9-ter del Decreto Legge n. 78/2015 con le Direttive 2004/18/CE, 2006/112/CE e 2014/24/UE, con l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168 e 169 del TFUE, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e della Provincia autonoma di Trento relativi alla determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e alla richiesta di compartecipazione delle aziende private mediante il meccanismo del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Provincia autonoma di Trento relativa agli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti statali e concertativi, deducendo vizi derivanti dall’illegittimità delle norme primarie disciplinanti il payback e vizi propri degli atti impugnati. Ha inoltre chiesto la rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, Cost., nonché il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione
Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento in favore della Provincia autonoma di Trento e ha chiesto la definizione del giudizio. Il TAR ha ritenuto che ciò rendesse sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati e ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di merito né le richieste di rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere, rilevando inoltre che non risultavano ancora adempiuti gli specifici obblighi comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina i tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
La definizione agevolata dell’obbligazione mediante il versamento del 25% rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati quando il ricorrente abbia effettuato il pagamento, determinando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato quanto agli effetti processuali della sopravvenuta carenza di interesse, che conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un atto normativo o di un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato determina il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche quando il ricorrente abbia inizialmente dedotto questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività successiva della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato mediante un nuovo assetto del rapporto controverso; essa va distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando un atto o un fatto successivo renda inutile la decisione sull’impugnazione o quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può assorbire l’esame dei motivi di merito e delle questioni pregiudiziali o incidentali non più rilevanti ai fini della decisione.
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