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Sentenza

Sentenza n. 808/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 890/2024, depositata e resa pubblica il 26.06.2024.

Giustizia amministrativa202501972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 890/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 890/2024, divenuta definitiva, deducendo la perdurante inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione delle statuizioni giudiziali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. È stata inoltre richiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta, fin d'ora, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già riconosciuto la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, ritenuta misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata quando la sentenza da eseguire abbia già previsto una maggiorazione monetaria ritenuta equa.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo

    La penalità di mora non è dovuta quando il titolo giudiziale già assicura, mediante rivalutazione monetaria e interessi legali, una tutela economica considerata equa dal giudice dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, la perdurante inadempienza dell'amministrazione legittima il giudice a ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'attività amministrativa in caso di ulteriore inerzia, individuando anche un funzionario delegato e prevedendo un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo da eseguire abbia già riconosciuto, dal dovuto al saldo, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, se tale meccanismo è ritenuto equo ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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