Sentenza n. 522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1506/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva annullato il diniego di rilascio del porto d’armi uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino aveva subito nel 2014 un divieto prefettizio di detenzione di armi, fondato su fatti oggetto di procedimento penale, e nel 2015 la Questura aveva revocato la licenza di porto d’armi uso caccia. Dopo l’assoluzione penale con formula piena, aveva presentato più istanze di revoca del divieto prefettizio, tutte respinte e non impugnate. Nel 2021 aveva quindi presentato un’istanza di rilascio di un nuovo porto d’armi, dichiarata inammissibile e respinta dalla Questura in ragione della perdurante efficacia del divieto prefettizio. Il TAR aveva annullato il diniego ritenendo insufficiente la motivazione e attribuendo rilievo decisivo all’assoluzione penale e alla risalenza degli altri precedenti. Il Ministero dell’Interno e la Questura hanno appellato la sentenza deducendo violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 39 T.U.L.P.S., erronea ricostruzione dei fatti, eccesso di potere e irragionevolezza. Hanno sostenuto che il divieto prefettizio non era stato revocato né impugnato, che il suo superamento avrebbe richiesto una specifica istanza di riesame corredata da fatti nuovi e che il diniego del 2021 riguardava soltanto una domanda di rilascio del porto d’armi, oggettivamente preclusa dal divieto ancora efficace.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha rilevato che il divieto prefettizio di detenzione di armi del 2014 risultava dagli atti, che le precedenti richieste di revoca erano state respinte senza impugnazione e che l’istanza del 2021 aveva ad oggetto esclusivamente il rilascio di un nuovo porto d’armi, non la revoca del divieto ostativo. Pertanto, il TAR aveva erroneamente esaminato la rilevanza dell’assoluzione penale con riferimento ai precedenti dinieghi di revoca, estranei al thema decidendum perché non impugnati. Il giudice ha ribadito che tra il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e la revoca questorile della licenza sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: finché il divieto prefettizio permane, il rilascio della licenza è precluso. Il divieto, pur suscettibile di riesame in presenza di fatti nuovi idonei a dimostrare il recupero dell’affidabilità a congrua distanza di tempo, continua a produrre effetti fino a un eventuale positivo riesame. L’interessato può presentare una nuova specifica domanda di revoca del divieto e impugnare l’eventuale nuovo diniego. Le spese dei due gradi sono state compensate ed è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La domanda di rilascio del porto d’armi è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un titolo precluso dalla perdurante efficacia del divieto prefettizio di detenzione di armi.
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto prefettizio di detenzione di armi costituisce l’atto ostativo rispetto al rilascio della licenza e, una volta consolidato, permane fino a un eventuale riesame favorevole fondato su fatti nuovi.
artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
La revoca questorile della licenza di porto d’armi costituisce conseguenza diretta e vincolata del precedente divieto prefettizio di detenzione di armi.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e 10 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S., una volta consolidato, costituisce un atto ostativo al rilascio del porto d’armi; fino alla sua revoca o al suo positivo riesame, l’amministrazione non può accogliere una domanda diretta al rilascio della licenza.
- Tra il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca questorile della licenza di porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché la revoca della licenza è conseguenza vincolata del divieto prefettizio vigente.
- L’interessato che intenda superare un divieto prefettizio di detenzione di armi deve presentare una specifica istanza di revoca o riesame, allegando fatti nuovi idonei a dimostrare, a congrua distanza di tempo, il recupero dei requisiti di affidabilità; non è sufficiente una domanda diretta al rilascio del porto d’armi.
- L’assoluzione penale sopravvenuta non consente al giudice di esaminare, nell’impugnazione del successivo diniego di rilascio del porto d’armi, la legittimità dei precedenti dinieghi di revoca del divieto prefettizio quando questi non siano stati impugnati e siano divenuti definitivi.
- Il consolidamento del divieto prefettizio di detenzione di armi esclude l’interesse concreto e attuale a contestare autonomamente la revoca questorile della licenza, poiché quest’ultima discende necessariamente dal divieto ancora efficace.
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