Sentenza n. 557/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 578/2025 pubblicata il 21.3.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 904/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata che lo aveva condannato al pagamento di indennità sostitutive per ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 9.883,33, oltre accessori, in favore del primo ricorrente per 130,31 giorni di ferie non godute maturate negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, e di € 4.120,82, oltre accessori, in favore del secondo ricorrente per 61,50 giorni maturati negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. Dedotta la definitività del titolo, la sua notificazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito opponendosi con memoria di stile, senza fornire prova dell'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Ha rilevato il rispetto dei termini processuali e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia, entro i successivi 60 giorni agli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha richiamato il comma 1 per ritenere rispettato il relativo termine di proposizione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale previsto per la trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine era decorso senza che il Ministero dimostrasse l'adempimento.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individuazione della struttura dirigenziale alla quale appartiene il titolare nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione.
- Quando l'amministrazione non fornisce prova dell'adempimento del giudicato e sono decorsi i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esecuzione in caso di persistente inerzia dell'amministrazione allo scadere del termine assegnato.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le fasi contabili necessarie, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa dell'amministrazione non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo essere adottate le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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