Sentenza n. 20/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 461/2023 in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 461/2023, relativa al diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 461/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per euro 500,00 annui, ed era stato condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 14 luglio 2023 e ha prodotto la certificazione della Cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, l’obbligo conformativo a carico del Ministero e l’omesso adempimento, non contestato dall’Amministrazione. Ha rilevato inoltre che era decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle Amministrazioni dello Stato. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, provvedendo a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente o altro equipollente per gli importi riconosciuti dal giudice ordinario. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondamento dell’obbligo di esecuzione delle pronunce passate in giudicato e dell’azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il decorso del termine consente l’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga un obbligo specifico e attuale a carico dell’Amministrazione.
- La prova del passaggio in giudicato della sentenza e dell’omesso adempimento, unitamente alla mancata contestazione dell’Amministrazione non costituita, è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza quando il contenuto dell’obbligo giudiziale sia determinato.
- Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, l’azione di esecuzione può essere proposta dopo il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia all’Amministrazione presso un domicilio digitale idoneo alla ricezione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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